Art. 6.
                        Accesso all'anagrafe
  1.  Sono  autorizzati  ad  accedere alle informazioni ed ai servizi
dell'anagrafe,  nel  rispetto  di  quanto previsto dalle norme per la
tutela  dei  dati  personali,  di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675,  e  successive  modificazioni,  e in particolare nel rispetto di
quanto  previsto  dagli  articoli  12  e  20  della legge predetta in
materia  di  segreto  aziendale e industriale, e dall'articolo 22, in
materia di dati sensibili:
    a)  tutti  i  soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati
dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173;
    b) le aziende di cui all'articolo 1, comma 1, ed i soggetti dalle
stesse delegati.
  2.  Le  modalita'  ed  i  limiti  di autorizzazione all'accesso per
l'accesso   alle   informazioni  ed  ai  servizi  dell'anagrafe  sono
stabiliti,   previo  protocollo  di  intesa  con  le  amministrazioni
titolari  dei  dati, con apposito provvedimento adottato dal Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali,  sentito  il Garante per la
protezione  dei  dati  personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,
della  legge  n. 675 del 1996, nel rispetto delle disposizioni di cui
alla  suddetta  legge n. 675, con particolare riferimento alla tutela
dei  diritti dell'interessato ed al trattamento dei dati sensibili di
cui  agli  articoli  13  e 22 della predetta legge e nel rispetto dei
criteri  per  l'esercizo del diritto d'accesso di cui all'articolo 25
della  legge  n.  241  del  1990  e  del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
  3.  Le  aziende hanno accesso ai servizi per le stesse abilitati ai
sensi  del comma 2, anche attraverso la "Carta dell'agricoltore e del
pescatore" di cui all'articolo 7.
  4.  Nel  rispetto della legge n. 675 del 1996, con riferimento alla
riservatezza  ed  all'integrita'  dei  dati  personali,  gli  accessi
all'anagrafe,   eseguiti   da   qualsiasi  soggetto  abilitato,  sono
registrati su appositi archivi.
  5.  Il titolare degli archivi dell'anagrafe, ai sensi dell'articolo
1,  comma 2, lettera d), della legge n. 675 del 1996, e' il Ministero
delle  politiche  agricole e forestali. Il responsabile degli archivi
dell'anagrafe,   al   quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  8  della  legge  n.  675  del 1996, e' identificato con
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
          Note all'art. 6:
              - La  legge  31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei  dati personali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n.  5 dell'8 gennaio 1997. Si trascrive di seguito il testo
          dell'art. 12:
              "Art.  12.  - 1. Il consenso non e' richiesto quando il
          trattamento:
                a) riguarda  dati  raccolti  e detenuti in base ad un
          obbligo  previsto  dalla  legge,  da un regolamento o dalla
          normativa comunitaria;
                b) e'   necessario   per   l'esecuzione  di  obblighi
          derivanti  da un contratto del quale e' parte l'interessato
          o   per   l'acquisizione   di  informative  precontrattuali
          attivate   su   richiesta   di   quest'ultimo,  ovvero  per
          l'adempimento di un obbligo legale;
                c) riguarda  dati  provenienti  da pubblici registri,
          elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
                d) e'  finalizzato  unicamente  a  scopi  di  ricerca
          scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
                e) e'  effettuato nell'esercizio della professione di
          giornalista  e per l'esclusivo perseguimento delle relative
          finalita'.   In   tale   caso,  si  applica  il  codice  di
          deontologia di cui all'art. 25;
                f) riguarda   dati   relativi   allo  svolgimento  di
          attivita'   economiche  raccolti  anche  ai  fini  indicati
          nell'art.  13,  comma  1,  lettera  e),  nel rispetto della
          vigente   normativa  in  materia  di  segreto  aziendale  e
          industriale;
                g) e'  necessario  per  la  salvaguardia della vita o
          dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel
          caso  in  cui  l'interessato  non  puo' prestare il proprio
          consenso  per  impossibilita'  fisica,  per  incapacita' di
          agire o per incapacita' di intendere o di volere;
                h) e'  necessario  ai  fini  dello  svolgimento delle
          investigazioni   di   cui   all'art.   38  delle  norme  di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura   penale,   approvate   con  decreto  legislativo
          28 luglio  1989,  n.  271,  e  successive modificazioni, o,
          comunque,  per  far  valere  o difendere un diritto in sede
          giudiziaria,    sempre    che   i   dati   siano   trattati
          esclusivamente   per   tali  finalita'  e  per  il  periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento".
              - Il  testo dell'art. 20 della citata legge 31 dicembre
          1996, n. 675, e' il seguente:
              "Art.  20.  - 1.  La  comunicazione e la diffusione dei
          dati  personali  da  parte  di  privati  e di enti pubblici
          economici sono ammesse:
                a) con il consenso espresso dell'interessato;
                b) se   i   dati  provengono  da  pubblici  registri,
          elenchi,  atti  o  documenti conoscibili da chiunque, fermi
          restando  i  limiti  e  le  modalita'  che  le  leggi  e  i
          regolamenti  stabiliscono  per  la  loro  conoscibilita'  e
          pubblicita';
                c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
          da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
                d) nell'esercizio  della professione di giornalista e
          per  l'esclusivo  perseguimento  delle  relative finalita'.
          Restano  fermi  i  limiti  del  diritto  di cronaca posti a
          tutela     della    riservatezza    ed    in    particolare
          dell'essenzialita'  dell'informazione  riguardo  a fatti di
          interesse   pubblico.  Si  applica  inoltre  il  codice  di
          deontologia di cui all'art. 25;
                e) se  i  dati  sono  relativi  allo  svolgimento  di
          attivita'  economiche, nel rispetto della vigente normativa
          in materia di segreto aziendale e industriale;
                f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della
          vita  o  dell'incolumita'  fisica  dell'interessato o di un
          terzo,  nel  caso in cui l'interessato non puo' prestare il
          proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita'
          di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
                g) limitatamente  alla  comunicazione, qualora questa
          sia    necessaria   ai   fini   dello   svolgimento   delle
          investigazioni   di   cui   all'art.   38  delle  norme  di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura   penale,   approvate   con  decreto  legislativo
          28 luglio  1989,  n.  271,  e  successive modificazioni, o,
          comunque,  per  far  valere  o difendere un diritto in sede
          giudiziaria,  nel  rispetto  della  normativa  di  cui alla
          lettera  e)  del  presente  comma,  sempre che i dati siano
          trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento;
                h) limitatamente  alla  comunicazione,  quando questa
          sia  effettuata  nell'ambito  dei  gruppi  bancari  di  cui
          all'art. 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria
          e creditizia approvato con decreto legislativo 1o settembre
          1993,  n.  385, nonche' tra societa' controllate e societa'
          collegate  ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, i cui
          trattamenti  con  finalita' correlate sono stati notificati
          ai  sensi  dell'art. 7, comma 2, per il perseguimento delle
          medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti.
              2.  Alla  comunicazione  e  alla  diffusione  dei  dati
          personali  da  parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
          pubblici  economici, si applicano le disposizioni dell'art.
          27".
              - Il  testo dell'art. 22 della citata legge 31 dicembre
          1996, n. 675, e' il segnente:
              "Art.  22.  - 1.  I  dati  personali  idonei a rivelare
          l'origine  razziale  ed  etnica,  le convinzioni religiose,
          filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni politiche,
          l'adesione    a   partiti,   sindacati,   associazioni   od
          organizazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
          sindacale,  nonche'  i  dati personali idonei a rivelare lo
          stato  di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
          di    trattamento    solo    con    il   consenso   scritto
          dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
              2.  Il  Garante  comunica  la  decisione adottata sulla
          richiesta  di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
          quali  la  mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto. Con il
          provvedimento  di  autorizzazione,  ovvero successivamente,
          anche  sulla  base  di eventuali verifiche, il Garante puo'
          prescrivere    misure    e    accorgimenti    a    garanzia
          dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
          ad adottare.
              3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
          di  soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
          e'  consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
          di  legge  nella quale siano specificati i dati che possono
          essere  trattati,  le  operazioni eseguibili e le rilevanti
          finalita' di interesse pubblico perseguite.
              4.  I  dati  personali  idonei  a  rivelare lo stato di
          salute  e  la  vita  sessuale  possono  essere  oggetto  di
          trattamento  previa  autorizzazione del Garante, qualora il
          trattamento  sia necessario ai fini dello svolgimento delle
          investigazioni   di   cui   all'art.   38  delle  norme  di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura   penale,   approvate   con  decreto  legislativo
          28 luglio  1989,  n.  271,  e  successive modificazioni, o,
          comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
          diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che
          i  dati  siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
          per    il   periodo   strettamente   necessario   al   loro
          perseguimento.   Il  Garante  prescrive  le  misure  e  gli
          accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
          di  un  apposito  codice di deontologia e di buona condotta
          secondo  le  modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
          h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2".
              - Il  testo  dell'art.  5,  comma 1, del citato decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente:
              "Art. 15. - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio
          delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997,
          n.  143,  ha  caratteristiche unitarie ed integrate su base
          nazionale  e  si  avvale dei servizi di interoperabilita' e
          delle  architetture  di  cooperazione previste dal progetto
          della  rete  unitaria  della  pubblica  amministrazione. il
          Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie
          dallo  stesso  vigilati,  le  regioni  e  gli  enti locali,
          nonche'  le  altre  amministrazioni  pubbliche  operanti  a
          qualsiasi  titolo  nel  comparto agricolo e agroalimentare,
          hanno   l'obbligo   di   avvalersi   dei  servizi  messi  a
          disposizione  dal  SIAN,  intesi quali servizi di interesse
          pubblico,   anche   per  quanto  concerne  le  informazioni
          derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli
          enti   locali   nelle   materie   agricole,   forestali  ed
          agroalimentari.  Il  SIAN e' interconnesso, in particolare,
          con  l'anagrafe  tributaria  del Ministero delle finanze, i
          nuclei  antifrode  specializzati della Guardia di finanza e
          dell'Arma   dei  carabinieri,  l'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale,  le  camere di commercio, industria ed
          artigianato, secondo quanto definito dal comma 4".
              - Il  testo  dell'art.  31, comma 2, della citata legge
          31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente:
              "2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
          Ministro    consultano    il    Garante    all'atto   della
          predisposizione  delle  norme  regolamentari  e  degli atti
          amministrativi   suscettibili  di  incidere  sulle  materie
          disciplinate dalla presente legge".
              - Il  testo dell'art. 13 della citata legge 31 dicembre
          1996, n. 67, e' il seguente:
              "Art.  13.  - 1.  In  relazione  al trattamento di dati
          personali l'interessato ha diritto:
                a) di   conoscere,   mediante   accesso  gratuito  al
          registro   di   cui  all'art.  31,  comma  1,  lettera  a),
          l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
                b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7,
          comma 4, lettere a), b) e h);
                c) di   ottenere,   a   cura   del   titolare  o  del
          responsabile, senza ritardo:
                  1) la   conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati
          personali   che   lo   riguardano,   anche  se  non  ancora
          registrati,  e  la comunicazione in forma intellegibile dei
          medesimi  dati e della loro origine, nonche' della logica e
          delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta
          puo'  essere  rinnovata,  salva l'esistenza di giustificati
          motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
                  2) la  cancellazione,  la  trasformazione  in forma
          anonima  o  il  blocco  dei  dati trattati in violazione di
          legge,   compresi  quelli  di  cui  non  e'  necessaria  la
          conservazione  in  relazione  agli scopi per i quali i dati
          sono stati raccolti o successivamente trattati;
                  3) l'aggiornamento,   la   rettificazione   ovvero,
          qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
                  4) l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui  ai
          numeri  2)  e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
          quanto  riguarda  il  loro  contenuto, di coloro ai quali i
          dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
          cui  tale  adempimento  si riveli impossibile o comporti un
          impiego  di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
          diritto tutelato:
                d) di  opporsi,  in  tutto  o  in  parte,  per motivi
          legittimi,   al   trattamento   dei   dati   personali  che
          riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
                e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di
          dati   personali  che  lo  riguardano,  presto  a  fini  di
          informazione   commerciale   o   di   invio   di  materiale
          pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
          di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione commerciale
          interattiva  e  di essere informato dal titolare, non oltre
          il  momento  in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
          possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
              2.  Per  ciascuna  richiesta di cui al comma 1, lettera
          c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non
          risulti  confermata  l'esistenza di dati che lo riguardano,
          un  contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
          sopportati,   secondo   le  modalita'  ed  entro  i  limiti
          stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
              3.  I  diritti  di  cui  al  comma  1  riferiti ai dati
          personali   concernenti  persone  decedute  possono  essere
          esercitati da chiunque vi abbia interesse.
              4.  Nell'esercizio  dei  diritti  di  cui  ai  comma  1
          l'interessato   puo'  conferire,  per  iscritto,  delega  o
          procura a persone fisiche o ad associazioni.
              5.  Restano  ferme  le  norme sul segreto professionale
          degli    esercenti    la    professione   di   giornalista,
          limitatamente alla fonte della notizia".
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi", e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. Si trascrive
          di seguito il testo dell'art. 25:
              "Art.  25.  - 1.  Il  diritto  di  accesso  si esercita
          mediante   esame  ed  estrazione  di  copia  dei  documenti
          amministrativi,  nei  modi  e  con  i limiti indicati dalla
          presente  legge.  L'esame  dei  documenti  e'  gratuito. Il
          rilascio  di  copia e' subordinato soltanto al rimborso del
          costo  di  riproduzione,  salve  le disposizioni vigenti in
          materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
              2.  La  richiesta  di  accesso ai documenti deve essere
          motivata.  Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
              3.   Il  rifiuto,  il  differimento  e  la  limitazione
          dell'accesso  sono  ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
          dall'art. 24 e debbono essere motivati.
              4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
          questa si intende rifiutata.
              5.  Contro le determinazioni amministrative concernenti
          il  diritto  di  accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
          dato  ricorso,  nel  termine di trenta giorni, al tribunale
          amministrativo  regionale,  il  quale  decide  in camera di
          consiglio  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine
          per  il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
          che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
          e'  appellabile,  entro  trenta giorni dalla notifica della
          stessa,  al  Consiglio  di  Stato,  il  quale decide con le
          medesime modalita' e negli stessi termini.
              6.  In  caso  di  totale  o  parziale  accoglimento del
          ricorso   il   giudice   amministrativo,   sussistendone  i
          presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
          1992, n. 352, recante: "Regolamento per la disciplina delle
          modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto
          di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione
          dell'art.  24,  comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          recante    nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          177 del 29 luglio 1992.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, della citata legge
          31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente:
              "2. Ai fini della presente legge si intende:
                a) per  "banca  di  dati" qualsiasi complesso di dati
          personali,  ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno
          o  piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri
          determinati tali da facilitarne il trattamento;
                b) per    "trattamento",   qualunque   operazione   o
          complesso  di  operazioni,  svolti con o senza l'ausilio di
          mezzi  elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
          raccolta,    la    registrazione,    l'organizzazione,   la
          conservazione,   l'elaborazione,   la   modificazione,   la
          selezione,    l'estrazione,   il   raffronto,   l'utilizzo,
          l'interconnessione,   il   blocco,   la  comunicazione,  la
          diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
                c) per   "dato   personale",  qualunque  informazione
          relativa  a  persona  fisica,  persona  giuridica,  ente od
          associazione,    identificati   o   identificabili,   anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra
          informazione,  ivi  compreso  un  numero di identificazione
          personale;
                d) per  "titolare",  la  persona  fisica,  la persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,  associazione od organismo cui competono le decisioni
          in  ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento
          di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
                e) per  "responsabile", la persona fisica, la persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,  associazione  od  organismo preposti dal titolare al
          trattamento di dati personali;
                f) per  "interessato",  la persona fisica, la persona
          giuridica,  l'ente  o  l'associazione  cui si riferiscono i
          dati personali;
                g) per  "comunicazione",  il dare conoscenza dei dati
          personali   a  uno  o  piu'  soggetti  determinati  diversi
          dall'interessato,  in  qualunque  forma,  anche mediante la
          loro messa a disposizione o consultazione;
                h) per  "diffusione",  il  dare  conoscenza  dei dati
          personali  a  soggetti  indeterminati,  in qualunque forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione;
                i) per  "dato  anonimo",  il dato che in origine, o a
          seguito  di  trattamento,  non  puo' essere associato ad un
          interessato identificato o identificabile;
                l) per  "blocco",  la conservazione di dati personali
          con  sospensione  temporanea  di  ogni altra operazione del
          trattamento;
                m) per  "Garante",  l'autorita'  istituita  ai  sensi
          dell'art. 30".
              - Il  testo  dell'art. 8 della citata legge 31 dicembre
          1996, n. 675, e' il seguente:
              "Art.  8.  - 1.  Il  responsabile,  se  designato, deve
          essere  nominato tra soggetti che per esperienza, capacita'
          ed  affidabilita',  forniscano  idonea  garanzia  del pieno
          rispetto   delle   vigenti   disposizioni   in  materia  di
          trattamento,   ivi   compreso   il  profilo  relativo  alla
          sicurezza.
              2.  Il  responsabile procede al trattamento attenendosi
          alle  istruzioni  impartite  dal  titolare  il quale, anche
          tramite   verifiche   periodiche,   vigila  sulla  puntuale
          osservanza  delle  disposizioni  di  cui al comma 1 e delle
          proprie istruzioni.
              3.  Ove  necessario per esigenze organizzative, possono
          essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
          suddivisione di compiti.
              4.  I  compiti  affidati  al responsabile devono essere
          analiticamente specificati per iscritto.
              5.  Gli  incaricati  del trattamento devono elaborare i
          dati  personali  ai  quali  hanno  accesso attenendosi alle
          istruzioni del titolare o del responsabile".