Art. 7.
               Carta dell'agricoltore e del pescatore
  1.  E'  istituita  la  "Carta dell'agricoltore e del pescatore", di
seguito  denominata  Carta,  documento  di riconoscimento cartaceo ed
elettronico.
  2.  La  Carta e' di uso strettamente personale, ed e' rilasciata su
supporto  cartaceo  ed  elettronico  dalle  regioni  e dalle province
autonome  di  Trento e Bolzano a domanda dei legali rappresentanti di
ciascuna azienda iscritta all'anagrafe.
  3.  La  Carta  viene  emessa  dal  SIAN  su  supporto  cartaceo  ed
elettronico  idoneo  a garantirne l'inalterabilita', la riservatezza,
la  compatibilita'  con  i  sistemi tecnici di lettura utilizzati dal
SIAN  stesso,  e,  su  richiesta,  l'esercizio  della  firma digitale
conformemente  a  quanto  previsto  dal  decreto del Presidente della
Repubblica  10  novembre  1997,  n.  513,  e  dal  provvedimento  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui all'articolo 3 del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in
materia  di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con
strumenti informatici e telematici.
  4.  La Carta contiene le informazioni minime idonee a consentire il
riconoscimento  univoco  del  titolare  e  l'esercizio delle funzioni
abilitate.
   5.  Il  SIAN garantisce i servizi di abilitazione, documentazione,
controllo  e  certificazione  degli  accessi  al  sistema,  nonche' i
servizi  connessi alla gestione delle Carte, nel pieno rispetto delle
disposizioni  di  cui  agli  articoli  8,  9  e  17  del  decreto del
Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo
regolamento di attuazione.
 
          Note all'art. 7:
              - Il  testo  dell'art.  3 citato decreto del Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il seguente:
              "Art.  3. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  da  emanare  entro centottanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita
          l'Autorita'     per     l'informatica     nella    pubblica
          amministrazione  sono  fissate  le  regole  tecniche per la
          formazione,   la   trasmissione,   la   conservazione,   la
          duplicazione,  la  riproduzione  e  la  validazione,  anche
          temporale, dei documenti informatici.
              2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate
          alle  esigenze  dettate  dall'evoluzione  delle  conoscenze
          scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale
          a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente
          regolamento.
              3.  Con  il  decreto  di  cui  al comma 1 sono altresi'
          dettate  le  misure  tecniche,  organizzative  e gestionali
          volte  a  garantire  l'integrita',  la  disponibilita' e la
          riservatezza  delle  informazioni  contenute  nel documento
          informatico  anche  con  riferimento  all'eventuale  uso di
          chiavi biometriche.
              4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15 della legge
          31 dicembre 1996, n. 675".
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il
          seguente:
              "Art. 8. - 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di
          chiavi  asimmetriche  di  cifratura  con gli effetti di cui
          all'art.  2  deve  munirsi di una idonea coppia di chiavi e
          rendere  pubblica  una  di  esse  mediante  la procedura di
          certificazione.
              2.  Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per
          un   periodo   non  inferiore  a  dieci  anni  a  cura  del
          certificatore e, dal momento iniziale della loro validita',
          sono consultabili in forma telematica.
              3.  Salvo quanto previsto dall'art. 17, le attivita' di
          certificazione  sono  effettuate  da certificatori inclusi,
          sulla   base  di  una  dichiarazione  anteriore  all'inizio
          dell'attivita',  in  apposito elenco pubblico, consultabile
          in  via  telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura
          dell'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
          amministrazione,   e   dotati   dei   seguenti   requisiti,
          specificati nel decreto di cui all'art. 3:
                a) forma  di  societa'  per azioni e capitale sociale
          non    inferiore    a    quello    necessario    ai    fini
          dell'autorizzazione  all'attivita'  bancaria,  se  soggetti
          privati;
                b) possesso  da parte dei rappresentanti legali e dei
          soggetti  preposti  all'amministrazione,  dei  requisiti di
          onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
          amministrazione, direzione e controllo presso banche;
                c) affidamento  che,  per competenza ed esperienza, i
          responsabili  tecnici  del  certificatore  e  il  personale
          addetto  all'attivita'  di certificazione siano in grado di
          rispettare  le  norme  del presente regolamento e le regole
          tecniche di cui all'art. 3;
                d) qualita'  dei  processi informatici e dei relativi
          prodotti,  sulla  base  di  standard riconosciuti a livello
          internazionale.
              4.  La  procedura  di  certificazione di cui al comma 1
          puo' essere svolta anche da un certificatore operante sulla
          base  di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato
          membro   dell'Unione   europea  o  dello  Spazio  economico
          europeo, sulla base di equivalenti requisiti".
              - Il   testo   dell'art.   9  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il
          seguente:
              "Art. 9. - 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di
          chiavi  asimmetriche  o  della firma digitale, e' tenuto ad
          adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad
          evitare danno ad altri.
              2. Il certificatore e' tenuto a:
                a) identificare   con  certezza  la  persona  che  fa
          richiesta della certificazione;
                b) rilasciare   e  rendere  pubblico  il  certificato
          avente  le  caratteristiche  fissate  con il decreto di cui
          all'art. 3;
                c) specificare,  su  richiesta dell'istante, e con il
          consenso  del  terzo interessato, la sussistenza dei poteri
          di  rappresentanza o di altri titoli relativi all'attivita'
          professionale o a cariche rivestite;
                d) attenersi alle regole tecniche di cui all'art. 3;
                e) informare   i  richiedenti,  in  modo  compiuto  e
          chiaro,  sulla  procedura di certificazione e sui necessari
          requisiti tecnici per accedervi;
                f) attenersi  alle  misure minime di sicurezza per il
          trattamento  dei  dati personali emanate ai sensi dell'art.
          15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
                g) non rendersi depositario di chiavi private;
                h) procedere  tempestivamente  alla  revoca  od  alla
          sospensione  del  certificato in caso di richiesta da parte
          del  titolare  o  del  terzo dal quale derivino i poteri di
          quest'ultimo,  di  perdita  del  possesso  della chiave, di
          provvedimento   dell'autorita',   di   acquisizione   della
          conoscenza   di   cause   limitative  della  capacita'  del
          titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
                i) dare  immediata pubblicazione della revoca e della
          sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
                l) dare  immediata  comunicazione  all'Autorita'  per
          l'informatica   nella   pubblica  amministrazione  ed  agli
          utenti,   con  un  preavviso  di  almeno  sei  mesi,  della
          cessazione  dell'attivita'  e della conseguente rilevazione
          della  documentazione da parte di altro certificatore o del
          suo annullamento".
              - Il   testo   dell'art.  17  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il
          seguente:
              "Art.  17. - 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono
          autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla
          generazione,  alla  conservazione,  alla  certificazione ed
          all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
              2.  Col  decreto di cui all'art. 3 sono disciplinate le
          modalita'  di formazione, di pubblicita', di conservazione,
          certificazione  e  di utilizzo delle chiavi pubbliche delle
          pubbliche amministrazioni.
              3.  Le  chiavi  pubbliche  dei  pubblici  ufficiali non
          appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate
          e  pubblicate autonomamente in conformita' alle leggi ed ai
          regolamenti  che  definiscono  l'uso  delle firme autografe
          nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
              4.  Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali
          legalmente  riconosciuti  e  dei loro legali rappresentanti
          sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia
          e giustizia o suoi delegati".