Art. 7.
Carta dell'agricoltore e del pescatore
1. E' istituita la "Carta dell'agricoltore e del pescatore", di
seguito denominata Carta, documento di riconoscimento cartaceo ed
elettronico.
2. La Carta e' di uso strettamente personale, ed e' rilasciata su
supporto cartaceo ed elettronico dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano a domanda dei legali rappresentanti di
ciascuna azienda iscritta all'anagrafe.
3. La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo ed
elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilita', la riservatezza,
la compatibilita' con i sistemi tecnici di lettura utilizzati dal
SIAN stesso, e, su richiesta, l'esercizio della firma digitale
conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in
materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con
strumenti informatici e telematici.
4. La Carta contiene le informazioni minime idonee a consentire il
riconoscimento univoco del titolare e l'esercizio delle funzioni
abilitate.
5. Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione, documentazione,
controllo e certificazione degli accessi al sistema, nonche' i
servizi connessi alla gestione delle Carte, nel pieno rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo
regolamento di attuazione.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 3 citato decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione sono fissate le regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici.
2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate
alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
dettate le misure tecniche, organizzative e gestionali
volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la
riservatezza delle informazioni contenute nel documento
informatico anche con riferimento all'eventuale uso di
chiavi biometriche.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15 della legge
31 dicembre 1996, n. 675".
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il
seguente:
"Art. 8. - 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di
chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui
all'art. 2 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e
rendere pubblica una di esse mediante la procedura di
certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per
un periodo non inferiore a dieci anni a cura del
certificatore e, dal momento iniziale della loro validita',
sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 17, le attivita' di
certificazione sono effettuate da certificatori inclusi,
sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio
dell'attivita', in apposito elenco pubblico, consultabile
in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti,
specificati nel decreto di cui all'art. 3:
a) forma di societa' per azioni e capitale sociale
non inferiore a quello necessario ai fini
dell'autorizzazione all'attivita' bancaria, se soggetti
privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei
soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di
onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i
responsabili tecnici del certificatore e il personale
addetto all'attivita' di certificazione siano in grado di
rispettare le norme del presente regolamento e le regole
tecniche di cui all'art. 3;
d) qualita' dei processi informatici e dei relativi
prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1
puo' essere svolta anche da un certificatore operante sulla
base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, sulla base di equivalenti requisiti".
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il
seguente:
"Art. 9. - 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di
chiavi asimmetriche o della firma digitale, e' tenuto ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad
evitare danno ad altri.
2. Il certificatore e' tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa
richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato
avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui
all'art. 3;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il
consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri
di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attivita'
professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'art. 3;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e
chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari
requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell'art.
15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla
sospensione del certificato in caso di richiesta da parte
del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di
quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di
provvedimento dell'autorita', di acquisizione della
conoscenza di cause limitative della capacita' del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della
sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli
utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della
cessazione dell'attivita' e della conseguente rilevazione
della documentazione da parte di altro certificatore o del
suo annullamento".
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il
seguente:
"Art. 17. - 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla
generazione, alla conservazione, alla certificazione ed
all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Col decreto di cui all'art. 3 sono disciplinate le
modalita' di formazione, di pubblicita', di conservazione,
certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle
pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non
appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate
e pubblicate autonomamente in conformita' alle leggi ed ai
regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali
legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti
sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia
e giustizia o suoi delegati".