Art. 9.
                         Fascicolo aziendale
  1.  Per  i  fini  di  semplificazione  ed  armonizzazione,  di  cui
all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e'
istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000,
il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo
dei  dati  aziendali,  finalizzato  all'aggiornamento,  per  ciascuna
azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3.
  2.  Anteriormente  alla  data  di  cui  al  comma  1, attraverso le
procedure   progressivamente   rese  disponibili  dai  SIAN,  ciascun
soggetto  iscritto  all'anagrafe verifica le informazioni relative al
titolo  di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di
confermarne l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni
o  integrazioni.  Nell'ambito  delle predette procedure sono indicati
tempi  e  modalita' per le conferme, le variazioni o le integrazioni.
In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure,
valgono  i  dati  risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini
della  verifica  delle  consistenze  aziendali sia necessario rendere
disponibile   all'azienda,   attraverso   i   servizi  del  SIAN,  la
riproduzione  dei  dati  catastali,  la stessa e' tenuta al pagamento
degli  oneri  di  cui  al  decreto del Ministero delle finanze del 27
giugno  1996  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con  le
facilitazioni  previste  per gli enti statali e territoriali, nonche'
dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero
delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.
  3.  Le  variazioni  ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2
sono  valide  anche  ai  fini dell'aggiornamento del repertorio delle
notizie  economiche  e  amministrative  (REA) e vengono trasmesse dal
SIAN  al  sistema  informativo  delle  camere  di  commercio  con  le
modalita' di cui all'articolo 5.
  4.  A  partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non
risultano  iscritte  all'anagrafe  sono tenute, nel momento in cui si
manifestano  all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi
beneficio   comunitario,  nazionale  o  regionale,  a  comunicare  le
informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel
fascicolo aziendale.
 
          Nota all'art. 9:
              - Per  il  testo  dell'art.  14,  comma  3, del decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle
          premesse.