Art. 10.
      Obiettivi e attivita' formative qualificanti delle classi
  1.  I  decreti  ministeriali  individuano preliminarmente, per ogni
classe  di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le
attivita' formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in
sei tipologie:
    a) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari relativi
alla formazione di base;
    b)   attivita'  formative  in  uno  o  piu'  ambiti  disciplinari
caratterizzanti la classe;
    c) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o
integrativi  di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle
culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
    d) attivita' formative autonomamente scelte dallo studente;
    e)  attivita'  formative  relative  alla preparazione della prova
finale  per  il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento
alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
    f)  attivita'  formative,  non previste dalle lettere precedenti,
volte   ad   acquisire  ulteriori  conoscenze  linguistiche,  nonche'
abilita'  informatiche  e  telematiche, relazionali, o comunque utili
per  l'inserimento  nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative
volte  ad  agevolare  le scelte professionali, mediante la conoscenza
diretta  del  settore  lavorativo  cui  il titolo di studio puo' dare
accesso,   tra  cui,  in  particolare,  i  tirocini  formativi  e  di
orientamento  di  cui  al  decreto  del Ministero del lavoro 25 marzo
1998, n. 142.
  2.  I  decreti  ministeriali  determinano  altresi',  per  ciascuna
classe,  il  numero  minimo  di crediti che gli ordinamenti didattici
riservano  ad  ogni attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare
di  cui  al  comma  1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul
totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:
    a)  la  somma  totale  dei  crediti  riservati  non potra' essere
superiore al 66 per cento;
    b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attivita' di cui
alle  lettere  a),  b),  c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non
potranno  essere  superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20
per cento;
    c)  i  crediti riservati, relativi alle attivita' di ognuna delle
tipologie  di  cui  alle lettere a), b,), c) e d), e), f) del comma 1
non  potranno  essere  inferiori,  rispettivamente,  al 10 e al 5 per
cento.
 
          Nota all'art. 10:
              - Per  il  titolo  del decreto del Ministero del lavoro
          del  25 marzo  1998,  n.  142,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.