Art. 10. Obiettivi e attivita' formative qualificanti delle classi 1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attivita' formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie: a) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari caratterizzanti la classe; c) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; d) attivita' formative autonomamente scelte dallo studente; e) attivita' formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera; f) attivita' formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonche' abilita' informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142. 2. I decreti ministeriali determinano altresi', per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio: a) la somma totale dei crediti riservati non potra' essere superiore al 66 per cento; b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attivita' di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento; c) i crediti riservati, relativi alle attivita' di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b,), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
Nota all'art. 10: - Per il titolo del decreto del Ministero del lavoro del 25 marzo 1998, n. 142, si veda nelle note alle premesse.