Art. 11.
                   Regolamenti didattici di ateneo
  1. Le universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri
corsi  di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti
nel  rispetto,  per  ogni  corso  di  studio,  delle disposizioni del
presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono
approvati  dal  Ministro  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
  2.  I  regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono
emanati con decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalita'
di  cui  all'articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio
1997,  n.  127.  L'entrata  in  vigore degli ordinamenti didattici e'
stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
  3. Ogni ordinamento didattico determina:
    a)  le  denominazioni  e  gli  obiettivi  formativi  dei corsi di
studio, indicando le relative classi di appartenenza;
    b)  il  quadro generale delle attivita' formative da inserire nei
curricula;
    c)   i   crediti   assegnati   a  ciascuna  attivita'  formativa,
riferendoli,  per  quanto  riguarda quelle previste nelle lettere a),
b),   c)   dell'articolo   10,   comma  1,  ad  uno  o  piu'  settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso;
    d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio.
  4.  Le  determinazioni  di  cui  al  comma 3, lettere a) e b), sono
assunte  dalle universita' previa consultazione con le organizzazioni
rappresentative  a  livello  locale  del  mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni.
  5.  Per  il  conseguimento della laurea specialistica deve comunque
essere  prevista  la  presentazione  di  una  tesi  elaborata in modo
originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
  6.  Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu' corsi di
studio appartenenti alla medesima classe.
  7.  I  regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti,
disciplinano  altresi'  gli  aspetti di organizzazione dell'attivita'
didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
    a)  agli  obiettivi,  ai  tempi  e  ai modi con cui le competenti
strutture  didattiche  provvedono collegialmente alla programmazione,
al  coordinamento  e  alla  verifica  dei  risultati  delle attivita'
formative;
    b)  alle  procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali
ai   professori  e  ai  ricercatori  universitari,  ivi  comprese  le
attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
    c)  alle  procedure  per lo svolgimento degli esami e delle altre
verifiche   di   profitto,   nonche'   della   prova  finale  per  il
conseguimento del titolo di studio;
    d)  alle  modalita'  con  cui  si  perviene  alla valutazione del
profitto   individuale  dello  studente,  che  deve  comunque  essere
espressa  mediante  una  votazione  in  trentesimi per gli esami e in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
    e)  alla  valutazione  della preparazione iniziale degli studenti
che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;
    f)  all'organizzazione  di attivita' formative propedeutiche alla
valutazione  della  preparazione iniziale degli studenti che accedono
ai  corsi  di  laurea,  nonche'  di  quelle  relative  agli  obblighi
formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
    g) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento
delle  attivita'  di  orientamento, da svolgere in collaborazione con
gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso
di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
    h) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative
delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
    i)  alle  modalita'  di individuazione, per ogni attivita', della
struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita';
    l) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte;
    m)  alle  forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni
assunte;
    h)  alle  modalita'  per  il rilascio dei titoli congiunti di cui
all'articolo 3, comma 9.
  8.  I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita' con
cui  le  universita'  rilasciano, come supplemento al diploma di ogni
titolo  di  studio,  un  certificato  che  riporta,  secondo  modelli
conformi   a   quelli  adottati  dai  Paesi  europei,  le  principali
indicazioni  relative  al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo.
  9.   Le   universita',   con  appositi  regolamenti,  riordinano  e
disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli
studenti  in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di
successivi  decreti  ministeriali  e  dei  regolamenti  didattici  di
ateneo.  Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle
carriere   degli  studenti  universitari,  il  Ministro,  con  propri
decreti,  individua  i dati essenziali che devono essere presenti nei
sistemi  informativi  sulle  carriere  degli  studenti  di  tutte  le
universita'.
 
          Note all'art. 11:
              - Per  il  testo  dell'art.  11,  comma  1, della legge
          19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note all'art. 1.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 95, della legge
          15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.