Art. 11. Regolamenti didattici di ateneo 1. Le universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici e' stabilita nel decreto rettorale di emanazione. 3. Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono assunte dalle universita' previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. 5. Per il conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu' corsi di studio appartenenti alla medesima classe. 7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative; b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica; f) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6; g) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; h) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno; i) alle modalita' di individuazione, per ogni attivita', della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita'; l) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte; m) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte; h) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 9. 8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita' con cui le universita' rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 9. Le universita', con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le universita'.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.