Art. 12.
              Regolamenti didattici dei corsi di studio
  1.  In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n.  341,  il  regolamento didattico di un corso di studio, deliberato
dalla competente struttura didattica in conformita' con l'ordinamento
didattico  nel  rispetto  della  liberta' d'insegnamento, nonche' dei
diritti  e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti
organizzativi del corso di studio. Il regolamento e' approvato con le
procedure previste nello statuto dell'ateneo.
  2.  Il  regolamento  didattico  di  un corso di studio determina in
particolare:
    a)  l'elenco  degli  insegnamenti,  con l'indicazione dei settori
scientifico-disciplinari     di    riferimento    e    dell'eventuale
articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
    b)  gli  obiettivi  formativi specifici, i crediti e le eventuali
propedeuticita'  di  ogni  insegnamento  e  di  ogni  altra attivita'
formativa;
    c)   i   curricula   offerti   agli   studenti  e  le  regole  di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
    d)  la  tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli
esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
    e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
  3.  Le  disposizioni  dei regolamenti didattici dei corsi di studio
concernenti  la  coerenza  tra  i  crediti  assegnati  alle attivita'
formative  e  gli  specifici  obiettivi  formativi  programmati  sono
deliberate  dalle  competenti  strutture  didattiche,  previo  parere
favorevole  di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe
strutture  di  rappresentanza  studentesca. Qualora il parere non sia
favorevole  la  deliberazione  e'  assunta  dal senato accademico. Il
parere   e'   reso  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso
inutilmente  tale termine la deliberazione e' adottata prescindendosi
dal parere.
  4. Le universita' assicurano la periodica revisione dei regolamenti
didattici  dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il
numero  dei  crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita'
formativa.
 
          Nota all'art. 12:
              - Per  il  testo  dell'art. 11, comma 2, della legge n.
          341/1990, si veda nelle note all'art. 1.