Art. 13.
                     Norme transitorie e finali
  1.  Le  universita'  adeguano  gli ordinamenti didattici dei propri
corsi  di  studio  alle  disposizioni  del presente regolamento e del
decreto  ministeriale  che  individua  le classi relative ai predetti
corsi  entro  diciotto  mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  Le  universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e
il  rilascio  dei  relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici
vigenti,  agli  studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore
dei  nuovi  ordinamenti didattici e disciplinano altresi' la facolta'
per  gli  studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i
nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le universita' riformulano in
termini  di  crediti  gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere
degli studenti gia' iscritti.
  3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base
ai  previgenti  ordinamenti  didattici  sono  valutati  in  crediti e
riconosciuti  dalle  universita' per il conseguimento della laurea di
cui  all'articolo  3,  comma 1. La stessa norma si applica agli studi
compiuti  per  conseguire  i  diplomi  delle  scuole  dirette  a fini
speciali istituite presso le universita', qualunque ne sia la durata.
  4.  L'istituzione  da parte di un'universita' dei corsi di laurea e
di  laurea  specialistica  di  cui all'articolo 3, comma 1, aventi la
stessa  denominazione  di  corsi di diploma universitario o di laurea
gia'  attivati  nell'anno  accademico 1996-97, ovvero istituiti dalle
universita'  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  4,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27  gennaio  1998,  n. 25, costituisce
attuazione  dell'obiettivo  del sistema universitario per il triennio
1998-2000  di  cui  all'articolo  1, comma 1, lettera d), del decreto
ministeriale  6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83
del  9  aprile  1998, e non comporta il ricorso alla procedura di cui
all'articolo 9, comma 1.
  5.  Ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 101, della legge 15 maggio
1997,  n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera b),
della  legge 14 gennaio 1999, n. 4, la disposizione di cui al comma 4
si  applica  altresi'  ai  corsi di diploma universitario o di laurea
attivati  sperimentalmente  dalle  universita'  negli anni accademici
1997-98 e 1998-99, purche' risulti acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento.
  6.  Fatte  salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di
specializzazione  di  cui  all'articolo  3,  comma  6,  le  scuole di
specializzazione  attualmente  istituite  sono  disattivate  entro il
terzo  anno  accademico  successivo a quello di entrata in vigore del
presente   regolamento.   La  relativa  formazione  specialistica  e'
assicurata  da  corsi  di  laurea  specialistica  o  di  dottorato di
ricerca, nonche' dai corsi di formazione finalizzata e integrativa di
cui all'articolo 3, comma 8.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
ita1iana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 3 novembre 1999
                                                Il Ministro: Zecchino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il
20  dicembre  1999  Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e
tecnologica, foglio n. 225
 
          Note all'art. 13:
              - Si  riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
          25:
              "4. In  deroga  alle  disposizioni di cui al comma 3 le
          universita', sulla base di una relazione tecnica del nucleo
          di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del
          comitato  regionale di coordinamento, possono autonomamente
          istituire  nuove  facolta'  e  corsi  nel  territorio  sede
          dell'ateneo,  con  risorse  a  carico  dei propri bilanci e
          senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema
          universitario. L'istituzione delle facolta' e l'attivazione
          dei  corsi  di  cui  al  presente  comma sono comunicate al
          Ministero".
              - L'art.   1,   comma   1,   lettera  d),  del  decreto
          ministeriale  6 marzo  1998 (Determinazione degli obiettivi
          del sistema universitario per il triennio 1998-2000), cosi'
          recita:
              "1. In attuazione dell'art. 2, comma 3, lettera a), del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
          25,   sono  obiettivi  del  sistema  universitario  per  il
          triennio 1998-2000:
                a)-c) (omissis);
                d) l'attuazione  delle  disposizioni  concernenti  il
          sistema  universitario di cui alla legge 15 maggio 1997, n.
          127,   il   consolidamento,   la   razionalizzazione  e  la
          qualificazione  degli  interventi  previsti  dai precedenti
          piani di sviluppo".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 17, comma 101, della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 1,
          comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4:
              "101. In  ogni  universita'  o  istituto  di istruzione
          universitaria,  nelle more dell'attuazione della disciplina
          di  cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          fatta  salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica di autorizzare,
          sperimentalmente  e  per  una  durata limitata, con proprio
          decreto,   previo   parere   del   Consiglio  universitario
          nazionale  (CUN),  modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
          l'attivazione  di  corsi  universitari,  per  i  quali  non
          sussistano  ordinamenti  didattici  alla data di entrata in
          vigore  della presente legge, purche' previsti nei piani di
          sviluppo   del  sistema  universitario  e  dagli  strumenti
          attuativi  del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8,
          lettera  a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
          quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
          comitato  regionale  di coordinamento di cui all'articolo 3
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 gennaio
          1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
          le  modalita'  e  i  criteri  per  il  passaggio  al  nuovo
          ordinamento,  ferma  restando  la  facolta'  degli studenti
          iscritti  di  completare  i  corsi  di  studio,  ovvero  di
          transitare  ai  nuovi corsi previo riconoscimento, da parte
          delle   strutture   didattiche   competenti,   degli  esami
          sostenuti con esito positivo".