Art. 13. Norme transitorie e finali 1. Le universita' adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresi' la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le universita' riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti. 3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle universita' per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le universita', qualunque ne sia la durata. 4. L'istituzione da parte di un'universita' dei corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'articolo 3, comma 1, aventi la stessa denominazione di corsi di diploma universitario o di laurea gia' attivati nell'anno accademico 1996-97, ovvero istituiti dalle universita' ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, costituisce attuazione dell'obiettivo del sistema universitario per il triennio 1998-2000 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, e non comporta il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, comma 1. 5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la disposizione di cui al comma 4 si applica altresi' ai corsi di diploma universitario o di laurea attivati sperimentalmente dalle universita' negli anni accademici 1997-98 e 1998-99, purche' risulti acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento. 6. Fatte salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 6, le scuole di specializzazione attualmente istituite sono disattivate entro il terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa formazione specialistica e' assicurata da corsi di laurea specialistica o di dottorato di ricerca, nonche' dai corsi di formazione finalizzata e integrativa di cui all'articolo 3, comma 8. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica ita1iana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 novembre 1999 Il Ministro: Zecchino Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1999 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 225
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25: "4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le universita', sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facolta' e corsi nel territorio sede dell'ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L'istituzione delle facolta' e l'attivazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al Ministero". - L'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 6 marzo 1998 (Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000), cosi' recita: "1. In attuazione dell'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000: a)-c) (omissis); d) l'attuazione delle disposizioni concernenti il sistema universitario di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, il consolidamento, la razionalizzazione e la qualificazione degli interventi previsti dai precedenti piani di sviluppo". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 1, comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4: "101. In ogni universita' o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo".