Art. 3.
                      Titoli e corsi di studio
  1.  Le  universita'  rilasciano  i  seguenti  titoli  di primo e di
secondo livello:
    a) laurea (L);
    b) laurea specialistica (LS).
  2.    Le    universita'   rilasciano   altresi'   il   diploma   di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
  3.   La   laurea,   la   laurea   specialistica,   il   diploma  di
specializzazione  e  il  dottorato  di  ricerca  sono  conseguiti  al
termine,   rispettivamente,   dei   corsi   di   laurea,   di  laurea
specialistica,   di   specializzazione  e  di  dottorato  di  ricerca
istituiti dalle universita'.
  4.  Il  corso  di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata  padronanza  di  metodi e contenuti scientifici generali,
nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
  5.  Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo
studente  una  formazione  di  livello  avanzato  per  l'esercizio di
attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
  6.  Il  corso  di  specializzazione  ha l'obiettivo di fornire allo
studente  conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio
di  particolari  attivita'  professionali  e  puo'  essere  istituito
esclusivamente  in  applicazione  di  specifiche  norme di legge o di
direttive dell'Unione europea.
  7.  I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo
titolo  sono  disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
  8.  Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge
19  novembre  1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di
servizi   didattici   integrativi.   In  particolare,  in  attuazione
dell'articolo  1,  comma  15,  della  legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
universita'   possono   attivare,   disciplinandoli  nei  regolamenti
didattici  di  ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della
laurea  o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono
rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
  9.  Sulla  base  di  apposite  convenzioni, le universita' italiane
possono  rilasciare  i  titoli  di  cui  al  presente articolo, anche
congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
 
          Note all'art. 3:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  della  legge
          3 luglio1998,   n.  210  (Norme  per  il  reclutamento  dei
          ricercatori e dei professori universitari di ruolo):
              "Art.   4. - 1. I   corsi   per  il  conseguimento  del
          dottorato  di  ricerca  forniscono le competenze necessarie
          per   esercitare,   presso  universita',  enti  pubblici  o
          soggetti    privati,   attivita'   di   ricerca   di   alta
          qualificazione.
              2. Le    universita',    con    proprio    regolamento,
          disciplinano  l'istituzione  dei  corsi  di  dottorato,  le
          modalita'  di  accesso  e  di conseguimento del titolo, gli
          obiettivi  formativi  ed il relativo programma di studi, la
          durata,  il  contributo  per  l'accesso  e la frequenza, le
          modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
          di  cui  al  comma 5,  nonche'  le  convenzioni  di  cui al
          comma 4,  in conformita' ai criteri generali e ai requisiti
          di   idoneita'  delle  sedi  determinati  con  decreto  del
          Ministro,   adottato  sentiti  il  Consiglio  universitario
          nazionale  e  l'Osservatorio per la valutazione del sistema
          universitario  e previo parere delle competenti commissioni
          parlamentari.  I corsi possono essere altresi' istituiti da
          consorzi di universita'.
              3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
          borse  di  studio conferite dalle universita' per attivita'
          di  ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 6,  commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989,
          n.   398.   Con   decreti  del  Ministro  sono  determinati
          annualmente  i  criteri  per la ripartizione tra gli atenei
          delle  risorse  disponibili per il conferimento di borse di
          studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
          all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
          di   dottorato  di  ricerca  e  per  attivita'  di  ricerca
          post-laurea e post-dottorato.
              4. Le  universita'  possono attivare corsi di dottorato
          mediante  convenzione  con  soggetti  pubblici e privati in
          possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
          scientifica  e  di  personale,  strutture  ed  attrezzature
          idonei.
              5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
                a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
          di dottorato;
                b) il  numero  di dottorandi esonerati dai contributi
          per  l'accesso  e la frequenza ai corsi, previa valutazione
          comparativa del merito e del disagio economico;
                c) il  numero,  comunque non inferiore alla meta' dei
          dottorandi,   e   l'ammontare  delle  borse  di  studio  da
          assegnare,  previa  valutazione  comparativa del merito. In
          caso  di  parita'  di merito prevarra' la valutazione della
          situazione  economica  determinata ai sensi del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 aprile  1997,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   132   del   9 giugno  1997,  e  successive
          modificazioni e integrazioni.
              6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
          di   cui   al   comma 5  possono  essere  coperti  mediante
          convenzione   con   soggetti  estranei  all'amministrazione
          universitaria,  secondo  modalita'  e  procedure deliberate
          dagli organi competenti delle universita'.
              7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
          ai  fini  dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita'
          di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro, di concerto con gli altri Minisiri
          interessati.
              8. Le   universita'   possono,   in  base  ad  apposito
          regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
          attivita'  didattica sussidiaria o integrativa che non deve
          in  ogni  caso compromettere l'attivita' di formazione alla
          ricerca.  La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
          oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
          in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'".
              - Il  testo dell'art. 6 della legge 19 novembre1990, n.
          341,  (Riforma  sugli  ordinamenti didattici universitari),
          cosi' recita:
              "Art.  6 - 1. Gli  statuti  delle  universita'  debbono
          prevedere:
                a) corsi  di  orientamento  degli  studenti,  gestiti
          dalle  universita'  anche  in  collaborazione con le scuole
          secondarie   superiori   nell'ambito  delle  intese  tra  i
          Ministri  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica  e della pubblica istruzione, espresse ai sensi
          dell'art.  4, legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione
          agli  studi universitari e per la elaborazione dei piani di
          studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
                b) corsi   di  aggiornamento  del  proprio  personale
          tecnico e amministrativo;
                c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei
          settori  della  cultura  e  degli  scambi  culturali, dello
          sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da
          apposite disposizioni legislative in materia.
              2. Le  universita' possono inoltre attivare, nei limiti
          delle  risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio
          e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del
          bilancio dello Stato:
                a) corsi  di  preparazione  agli  esami  di Stato per
          l'abilitazione   all'esercizio   delle  professioni  ed  ai
          concorsi pubblici;
                b) corsi  di  educazione  ed  attivita'  culturali  e
          formative  esterne,  ivi  compresi quelli per aggiornamento
          culturale  degli  adulti, nonche', quelli per la formazione
          permanente,  ricorrente  e per i lavoratori, ferme restando
          le  competenze  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano;
                c) corsi    di    perfezionamento   e   aggiornamento
          professionale.
              3. Le  universita' rilasciano attestati sulle attivita'
          dei corsi previsti dal presente articolo.
              4. I  criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e
          delle  attivita' formative, ad eccezione di quelle previste
          dalla   lettera  c)  del  comma 1,  sono  deliberati  dalle
          strutture  didattiche  e  scienfifiche,  secondo  le  norme
          stabiIite nel regolamento di cui all'articolo 11".
              - Il   testo   dell'art.   1,  comma  15,  della  legge
          14 gennaio  1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore
          universitario  e  della  ricerca  scientifica,  nonche'  il
          servizio di mensa nelle scuole), prevede:
              "15. All'articolo 17  della  legge  15 maggio  1997, n.
          127,   sono   apportate   le   seguenti   modificazioni  ed
          integrazioni:
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati  per  aree omogenee, la durata, anche in deroga a
          quanto  previsto  dagli  articoli  2,  3  e  4  della legge
          19 novembre  1990,  n.  341, e successive modificazioni, ed
          anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
          svolto,  l'eventuale  serialta'  dei  predetti  corsi e dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo   conto   degli   sbocchi   occupazionali  e  della
          spendibilita'   a   livello   internazionale,   nonche'  la
          previsione  di  nuove  tipologie di titoli rilasciati dalle
          universita',   in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli
          determinati  dall'articolo 1  della legge 19 novembre 1990,
          n.  341, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) in  ogni  universita'  o  istituto  di  istruzione
          universitaria,  nelle more dell'attuazione della disciplina
          di  cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          fatta  salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica di autorizzare,
          sperimentalmente  e  per  una  durata limitata, con proprio
          decreto,   previo   parere   del   Consiglio  universitario
          nazionale  (CUN),  modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
          l'attivazione  di  corsi  universitari,  per  i  quali  non
          sussistano  ordinamenti  didattici  alla data di entrata in
          vigore  della presente legge, purche' previsti nei piani di
          sviluppo   del  sistema  universitario  e  dagli  strumenti
          attuativi  del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8,
          lettera  a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
          quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
          comitato  regionale  di coordinamento di cui all'articolo 3
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 gennaio
          1998, n. 25;
                c) al   comma   11,  dopo  le  parole:  "dai  diplomi
          universitari,  sono  inserite  le seguenti: "dai diplomi di
          scuole  dirette  a  fini speciali, dai diplomi di laurea, e
          sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: ", nonche'
          dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a) ;
                d) al  comma  119,  secondo  periodo,  dopo le parole
          "comma 8, lettere a) e' inserita la seguente: ", b) ;
                e) al  comma 126, primo periodo, la parola: "primaria
          e'  soppressa  e,  al secondo periodo, dopo le parole: "del
          corso  di  laurea  , sono inserite le seguenti: "in scienze
          della formazione primaria ".