Art. 4.
                      Classi di corsi di studi
  1.  I  corsi  di  studio  dello stesso livello, comunque denominati
dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le
conseguenti  attivita'  formative  indispensabili di cui all'articolo
10,  comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito
denominate classi.
  2.  Le  classi sono individuate da uno o piu' decreti ministeriali.
Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche
o  istituzioni  di  singole  classi  possono  essere  proposte  dalle
universita'  e,  sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro
unitamente   alle  connesse  disposizioni  in  materia  di  obiettivi
formativi qualificanti e di conseguenti attivita' formative.
  3.  I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso
livello,  appartenenti  alla  stessa  classe,  hanno  identico valore
legale.