Art. 5.
                   Crediti formativi universitari
  1.  Al  credito  formativo  universitario,  di  seguito  denominato
credito,  corrispondono  venticinque  ore di lavoro per studente; con
decreto  ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni
in  aumento  o  in diminuzione delle predette ore per singole classi,
entro il limite del 20 per cento.
  2.  La quantita' media di lavoro di apprendimento svolto in un anno
da  uno  studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e'
convenzionalmente fissata in 60 crediti.
  3.  I  decreti  ministeriali  determinano,  altresi',  per ciascuna
classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo
che  deve essere riservata allo studio personale o ad altre attivita'
formative di tipo individuale. Tale frazione non puo' comunque essere
inferiore  a  meta',  salvo  nel caso in cui siano previste attivita'
formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
  4.  I  crediti  corrispondenti  a ciascuna attivita' formativa sono
acquisiti  dallo  studente  con  il superamento dell'esame o di altra
forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del
profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
7, lettera d).
  5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno
studente  ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della
stessa  universita'  ovvero  nello  stesso  o  altro  corso  di altra
universita',   compete  alla  struttura  didattica  che  accoglie  lo
studente,  con  procedure  e  criteri  predeterminati  stabiliti  nel
regolamento didattico di ateneo.
  6.  I  regolamenti  didattici  di ateneo possono prevedere forme di
verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non
obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti
da   acquisire   da   parte  dello  studente  in  tempi  determinati,
diversificato  per  studenti  impegnati  a  tempo  pieno  negli studi
universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
  7.  Le  universita'  possono  riconoscere  come  crediti  formativi
universitari,   secondo   criteri  predeterminati,  le  conoscenze  e
abilita'  professionali  certificate ai sensi della normativa vigente
in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita'
formative   di   livello  postsecondario  alla  cui  progettazione  e
realizzazione l'universita' abbia concorso.