Art. 7.
                 Conseguimento dei titoli di studio
  1.  Per  conseguire  la  laurea lo studente deve aver acquisito 180
crediti,  comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria
di  una  lingua  dell'Unione europea oltre l'italiano, fatte salve le
norme  speciali  per  la  tutela  delle  minoranze  linguistiche.  La
conoscenza  deve  essere  verificata, secondo modalita' stabilite dai
regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti
per ogni lingua.
  2.  Per  conseguire  la  laurea specialistica lo studente deve aver
acquisito  300  crediti,  ivi  compresi  quelli  gia' acquisiti dallo
studente  e  riconosciuti  validi  per  il  relativo  corso di laurea
specialistica.
  3.  I  decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo
studente   deve   aver   acquisito   per  conseguire  il  diploma  di
specializzazione.  Tale  numero  deve  essere  compreso tra 300 e 360
crediti,   ivi  compresi  quelli  gia'  acquisiti  dallo  studente  e
riconosciuti  validi  per il relativo corso di specializzazione. Sono
fatte  salve  le diverse disposizioni previste da specifiche norme di
legge o da direttive dell'Unione europea.
  4.  Per  conseguire  il  master universitario lo studente deve aver
acquisito  almeno  sessanta  crediti  oltre  a  quelli  acquisiti per
conseguire la laurea o laurea specialistica.