Art. 8. Durata normale dei corsi di studio 1. Per ogni corso di studio e' definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. 2. La durata normale dei corsi di laurea e' di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica e' di ulteriori due anni dopo la laurea.