Art. 8.
                 Durata normale dei corsi di studio
  1. Per ogni corso di studio e' definita una durata normale in anni,
proporzionale  al  numero  totale  di  crediti di cui all'articolo 7,
tenendo  conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi
del comma 2 dell'articolo 5.
  2.  La durata normale dei corsi di laurea e' di tre anni; la durata
normale  dei  corsi  di laurea specialistica e' di ulteriori due anni
dopo la laurea.