Art. 9.
            Istituzione e attivazione dei corsi di studio
  1.   La   procedura  per  l'istituzione  dei  corsi  di  studio  e'
disciplinata  dal  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.
  2. Con autonome deliberazioni le universita' attivano o disattivano
i   corsi   di  studio  istituiti  ai  sensi  del  comma  1,  dandone
comunicazione   al   Ministero.   Nel   caso  di  disattivazioni,  le
universita' assicurano comunque la possibilita' per gli studenti gia'
iscritti  di  concludere  gli  studi conseguendo il relativo titolo e
disciplinano  la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione
ad altri corsi di studio attivati.
  3.  Una universita' puo' istituire un corso di laurea specialistica
a  condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno
un   curriculum   i   cui   crediti   formativi   universitari  siano
integralmente  riconosciuti per il corso di laurea specialistica, con
l'eccezione  dei  corsi di cui all'articolo 6, comma 3. Sulla base di
una  specifica  convenzione  tra  gli atenei interessati, il corso di
laurea puo' essere attivato presso un'altra universita'.
  4.  All'atto  dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento
didattico  stabilisce  quali  crediti  acquisiti saranno riconosciuti
validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri
corsi  di  studio  attivati  presso la medesima universita', nonche',
sulla base di specifiche convenzioni, presso altre universita'.
 
          Nota all'art. 9:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
          1998,  n.  25, prevede: "Regolamento recante disciplina dei
          procedimenti  relativi allo sviluppo ed alla programmazione
          del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
          coordinamento,  a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
          b), della legge 15 marzo 1997, n. 59".