Art. 9. Istituzione e attivazione dei corsi di studio 1. La procedura per l'istituzione dei corsi di studio e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. 2. Con autonome deliberazioni le universita' attivano o disattivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le universita' assicurano comunque la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. 3. Una universita' puo' istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica, con l'eccezione dei corsi di cui all'articolo 6, comma 3. Sulla base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso di laurea puo' essere attivato presso un'altra universita'. 4. All'atto dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso la medesima universita', nonche', sulla base di specifiche convenzioni, presso altre universita'.
Nota all'art. 9: - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, prevede: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59".