Art. 2. 
      (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale) 
1.  Le  Accademie  di  belle  arti,  l'Accademia  nazionale  di  arte
drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati  costituiscono,  nell'ambito
delle  istituzioni  di  alta  cultura   cui   l'articolo   33   della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti  autonomi,  il
sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. 
Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno  espresso
riferimento. 
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale  di  danza  e  gli
Istituti musicali pareggiati sono trasformati in  Istituti  superiori
di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. 
3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  esercita,  nei  confronti  delle  istituzioni   di   cui
all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo  e  coordinamento
sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989,
n. 168, e nel  rispetto  dei  principi  di  autonomia  sanciti  dalla
presente legge. 
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi  primarie  di  alta
formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico  e
musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia  statutaria,  didattica,
scientifica, amministrativa, finanziaria e  contabile  ai  sensi  del
presente  articolo,  anche  in  deroga  alle  norme  dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto
dei relativi principi. 
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi
di formazione ai quali si accede  con  il  possesso  del  diploma  di
scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di  perfezionamento
e di specializzazione. Le predette istituzioni  rilasciano  specifici
diplomi  accademici  di  primo  e   secondo   livello,   nonche'   di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca  in
campo artistico e  musicale.  Ai  titoli  rilasciati  dalle  predette
istituzioni si applica il comma 5  dell'articolo  9  della  legge  19
novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale  per  l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo  3,  sono
dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi
della presente legge e  i  titoli  di  studio  universitari  al  fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne  e'
prescritto il possesso. 
6. Il rapporto di lavoro  del  personale  delle  istituzioni  di  cui
all'articolo 1 e' regolato  contrattualmente  ai  sensi  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nell'ambito di  apposito  comparto  articolato  in  due
distinte aree di contrattazione,  rispettivamente  per  il  personale
docente e non docente. Limitatamente  alla  copertura  dei  posti  in
organico che si rendono disponibili si fa  ricorso  alle  graduatorie
nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico  delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
della legge 3 maggio 1999, n.  124,  le  quali,  integrate  in  prima
applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate
in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze  didattiche  derivanti
dalla presente legge cui non si possa far  fronte  nell'ambito  delle
dotazioni   organiche,   si    provvede    esclusivamente    mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata  non  superiore
al quinquennio, rinnovabili, anche ove  temporaneamente  conferiti  a
personale  incluso  nelle  predette   graduatorie   nazionali.   Dopo
l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono
attribuiti con contratti di  durata  non  superiore  al  quinquennio,
rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non  sono  comunque
conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e
non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla
data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi ruoli
ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il  trattamento  complessivo
in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo  periodo
del presente comma, nei predetti ruoli  ad  esaurimento  e'  altresi'
inquadrato  il  personale  inserito   nelle   graduatorie   nazionali
sopraindicate, anche se assunto dopo la data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
7. Con uno o piu' regolamenti  emanati  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e
le competenti Commissioni parlamentari, le quali  si  esprimono  dopo
l'acquisizione  degli  altri  pareri   previsti   per   legge,   sono
disciplinati: 
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica  e  artistica
delle istituzioni e dei docenti; 
b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; 
d) i possibili  accorpamenti  e  fusioni,  nonche'  le  modalita'  di
convenzionamento con istituzioni scolastiche e  universitarie  e  con
altri soggetti pubblici e privati; 
e) le procedure di reclutamento del personale; 
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per
l'esercizio dell'autonomia regolamentare; 
g) le procedure, i tempi e le modalita'  per  la  programmazione,  il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; 
h) i criteri generali per l'istituzione e  l'attivazione  dei  corsi,
ivi  compresi  quelli  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  per  gli
ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; 
i)  la  valutazione   dell'attivita'   delle   istituzioni   di   cui
all'articolo 1. 
8. I regolamenti di cui al  comma  7  sono  emanati  sulla  base  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
a) valorizzazione delle specificita' culturali e  tecniche  dell'alta
formazione artistica e musicale  e  delle  istituzioni  del  settore,
nonche' definizione di standard qualitativi  riconosciuti  in  ambito
internazionale; 
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione di strutture  e
infrastrutture, adeguati alle specifiche attivita' formative; 
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione
degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso  ruolo
della  formazione  del  settore  rispetto  alla  formazione   tecnica
superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.  144,
e  a  quella  universitaria,  prevedendo  modalita'  e  strumenti  di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; 
d) previsione, per  le  istituzioni  di  cui  all'articolo  1,  della
facolta' di  attivare,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  di
specifiche  norme  di  riordino  del  settore,  corsi  di  formazione
musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne  la
frequenza agli alunni  iscritti  alla  scuola  media  e  alla  scuola
secondaria superiore; 
e) possibilita' di prevedere, contestualmente  alla  riorganizzazione
delle strutture e dei corsi esistenti  e,  comunque,  senza  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato,  una  graduale  statizzazione,  su
richiesta,  degli  attuali  Istituti  musicali  pareggiati  e   delle
Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonche'  istituzione
di nuovi musei  e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni  e
biblioteche, ivi comprese  quelle  musicali,  degli  archivi  sonori,
nonche' delle strutture necessarie alla  ricerca  e  alle  produzioni
artistiche. 
Nell'ambito  della  graduale  statizzazione  si  terra'   conto,   in
particolare  nei  capoluoghi  sprovvisti  di   istituzioni   statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e  di  Istituti  pareggiati  o
legalmente riconosciuti che abbiano fatto  domanda,  rispettivamente,
per il pareggiamento  o  il  legale  riconoscimento,  ovvero  per  la
statizzazione, possedendone i  requisiti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge; 
f) definizione di un sistema  di  crediti  didattici  finalizzati  al
riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attivita' didattiche
seguite dagli studenti, nonche' al riconoscimento parziale  o  totale
degli studi effettuati qualora lo studente  intenda  proseguirli  nel
sistema universitario o della formazione  tecnica  superiore  di  cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse  attribuite
a ciascuna istituzione, con istituzioni  scolastiche  per  realizzare
percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica
anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione  secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore; 
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse  attribuite
a  ciascuna  istituzione,  con  istituzioni  universitarie   per   lo
svolgimento di attivita' formative finalizzate al rilascio di  titoli
universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici  da  parte
delle istituzioni di cui all'articolo 1; 
i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita' territoriale,
nonche'   della   complementarieta'   e   integrazione   dell'offerta
formativa, Politecnici delle arti, nei  quali  possono  confluire  le
istituzioni  di  cui   all'articolo   1   nonche'   strutture   delle
universita'. Ai Politecnici delle arti si applicano  le  disposizioni
del presente articolo; 
l) verifica periodica, anche mediante  l'attivita'  dell'Osservatorio
per la valutazione del sistema  universitario,  del  mantenimento  da
parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti  prescritti;
in caso di non mantenimento da  parte  di  istituzioni  statali,  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica le stesse sono trasformate in sedi  distaccate  di  altre
istituzioni e, in caso di  gravi  carenze  strutturali  e  formative,
soppresse; in caso  di  non  mantenimento  da  parte  di  istituzioni
pareggiate  o  legalmente  riconosciute,  il   pareggiamento   o   il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro  dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica. 
9.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle   norme
regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti
incompatibili con esse e con la presente legge, la  cui  ricognizione
e' affidata ai regolamenti stessi. 
 
          Note all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:
              "Art. 33. - 1. L'arte e la scienza sono libere e libero
          ne e' l'insegnamento.
              2. La    Repubblica    detta    le    norme    generali
          sull'istruzione  ed istituisce scuole statali per tutti gli
          ordini e grado.
              3. Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole
          ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
              4. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad  esse  piena  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento
          scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole
          statali.
              5. E'  prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
          vari  ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
              6. Le  istituzioni  di  alta  cultura,  universita'  ed
          accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
              - Il  titolo  I  della  legge  9  maggio  1989,  n. 168
          (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica),  riguarda  l'istituzione e le
          funzioni del Ministero.
              - Il  testo  dell'art.  9,  comma  5,  della  legge  19
          novembre  1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
          universitari), e' il seguente:
              "5. Fermo  restando  quanto disposto dall'art. 3, comma
          6,   e  dall'art.  4,  con  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica    adottati    su    proposta    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con  i  Ministri  interessati, possono essere
          individuati  i livelli funzionali del pubblico impiego e le
          attivita'   professionali   per   accedere  ai  quali  sono
          richiesti  i  titoli  di  studio  previsti  dalla  presente
          legge".
              - Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e
          successive     modificazioni    e    integrazioni,    reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - Il   testo   dell'art.  270,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione,  relative  alle scuole di ogni ordine e grado),
          cosi'  come  modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3
          maggio 1999, n. 124, e' il seguente:
              "Art.  270  (Accesso  ai  ruoli  del personale docente,
          degli  assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei
          pianisti  accompagnatori).  -  1.  L'accesso  ai  ruoli del
          personale   docente   ed   assistente,   delle   assistenti
          educatrici,   degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei
          pianisti  accompagnatori  dei conservatori di musica, delle
          accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
          drammatica  e  di  danza  ha luogo, per il 50 per cento dei
          posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi
          per  titoli  ed  esami  e,  per  il  restante 50 per cento,
          attingendo a graduatorie nazionali permanenti".
              - Il  testo  dell'art. 3, comma 2, della legge 3 maggio
          1999,  n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
          scolastico), e' il seguente:
              "2. Nella    prima   integrazione   delle   graduatorie
          nazionali  permanenti,  di  cui  all'art. 270, comma 1, del
          testo  unico,  come sostituito dal comma 1, lettera a), del
          presente articolo, hanno titolo all'inclusione:
                a) i  docenti  che  siano  in  possesso dei requisiti
          richiesti  dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle
          graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
                b) i    docenti   che   abbiano   conseguito,   nella
          valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali,
          ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il
          conferimento  delle supplenze, nonche' nelle graduatorie di
          istituto,  un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti
          dalla  previgente  normativa e abbiano superato le prove di
          un  precedente  concorso, per titoli ed esami, in relazione
          alla  medesima  classe  di  concorso  o al medesimo posto o
          superino  gli  esami di una sessione riservata, consistenti
          in   una   prova   orale   volta   all'accertamento   della
          preparazione  culturale  e  del  possesso  delle  capacita'
          didattiche  relativamente  agli  insegnamenti  da svolgere;
          all'onere   derivante   dallo  svolgimento  della  predetta
          sessione  riservata si provvede entro il limite di spesa di
          cui all'art. 2, comma 4;
                c) i  docenti  che  abbiano  superato  le prove di un
          precedente concorso, per titoli ed esami, in relazione alla
          medesima classe di concorso o al medesimo posto".
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              - Il  testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente:
              "Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
          1.   Per   riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
          destinata   ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e  non
          occupati,  nell'ambito  del sistema di formazione integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione  tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
          norma  con  il  possesso  del  diploma di scuola secondaria
          superiore.  Con  decreto  adottato di concerto dai Ministri
          della  pubblica  istruzione,  del lavoro e della previdenza
          sociale  e  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui al
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
          le  condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
          non  sono  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria
          superiore,  gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
          modalita'  che  favoriscono  l'integrazione  tra  i sistemi
          formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i criteri per
          l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e titoli; con il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che   vi   si   acquisiscono  e  le  modalita'  della  loro
          certificazione  e  utilizzazione,  a  norma  dell'art. 142,
          comma  1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.
              2. Le   regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che
          garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
          base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
          pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
          e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e le parti sociali
          mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
          1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
          associati anche in forma consortile.
              3. La  certificazione  rilasciata  in esito ai corsi di
          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
          un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
          valida in ambito nazionale.
              4. Gli  interventi  di  cui  al  presente articolo sono
          programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della
          legge  18  dicembre  1997, n. 440, nei limiti delle risorse
          preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
          dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di
          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
          pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente
          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle
          competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo
          quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative
          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
          presente  comma  e la certificazione rilasciata in esito ai
          corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale".