Art. 3. (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale) 1. E' costituito, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte: a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo; b) sui regolamenti didattici degli istituti; c) sul reclutamento del personale docente; d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) la composizione del CNAM, prevedendo che: 1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; 2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN); b) le modalita' di nomina e di elezione dei componenti del CNAM; c) il funzionamento del CNAM; d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata. 3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da: a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA; b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati; c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN; d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; e) un direttore amministrativo. 4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni. 5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.