Art. 3.
  (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)
1.  E'  costituito,  presso  il  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca  scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta
formazione  artistica  e  musicale  (CNAM), il quale esprime pareri e
formula proposte:
a)  sugli  schemi  di  regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2,
nonche'  sugli  schemi  di  decreto  di  cui  al comma 5 dello stesso
articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico,
musicale e coreutico.
2.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  con  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari,   espresso   dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
previsti per legge, sono disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1)  almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza
del  personale  docente,  tecnico  e  amministrativo,  nonche'  degli
studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
2)  dei  restanti  componenti,  una  parte  sia nominata dal Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica e una
parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le modalita' di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d)  l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la
cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3.  In  sede  di  prima applicazione della presente legge e fino alla
prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un
organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti
musicali pareggiati;
c)   quattro   membri   designati   in   parti  eguali  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
d)  quattro  studenti  delle istituzioni di cui all'articolo 1; e) un
direttore amministrativo.
4.  Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3
si  svolgono,  con  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  entro tre mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  presso  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, sulla
base  di  liste  separate, presentate almeno un mese prima della data
stabilita per le votazioni.
5.  Per  il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3
e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.