Art. 4
                        Validita' dei diplomi

  1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1
anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge
mantengono  la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento e
ai corsi di specializzazione.
  2.  I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi
quelli  rilasciati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della
presente   legge,   danno   titolo   di   accesso   alle   scuole  di
specializzazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  2, della legge 19
novembre   1990,   n.   341.   Tali  diplomi,  ove  rilasciati  prima
dell'attivazione  delle  predette scuole, sono considerati validi per
l'accesso  all'insegnamento,  purche' il titolare sia in possesso del
diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di
accademia.
  3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che
ne  facciano  richiesta  entro  il  termine di tre anni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  purche'  in possesso di
diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  sono  istituiti
appositi  corsi  integrativi  della durata minima di un anno, al fine
del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalita' e criteri
stabiliti  con  i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
h).
 
          Nota all'art. 4:
              - ll  testo dell'art. 4, comma 2, della citata legge 19
          novembre 1990, n. 341, e' il seguente:
              "2. Con   una   specifica  scuola  di  specializzazione
          articolata  in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed
          i  dipartimenti  interessati,  ed in particolare le attuali
          facolta'  di  magistero,  le  universita'  provvedono  alla
          formazione,   anche   attraverso   attivita'  di  tirocinio
          didattico,   degli   insegnanti  delle  scuole  secondarie,
          prevista dalle norme del relativo stato giuridico.
              L'esame  finale  per  il  conseguimento  del diploma ha
          valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le
          aree  disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di
          laurea.    I    diplomi    rilasciati   dalla   scuola   di
          specializzazione  costituiscono  titolo  di  ammissione  ai
          corrispondenti  concorsi  a  posti  di  insegnamento  nelle
          scuole secondarie".