Art. 6.
                        (Diritto allo studio)
1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano
le  disposizioni  di  cui  alla  legge  2  dicembre  1991,  n. 390, e
successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 6:
              - La  legge  2  dicembre 1991, n. 390, reca: "Norme sul
          diritto agli studi universitari".