Art. 6. (Diritto allo studio) 1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.
Nota all'art. 6: - La legge 2 dicembre 1991, n. 390, reca: "Norme sul diritto agli studi universitari".