Art. 8. (Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano) 1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalita' della presente legge e' realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.