Art. 8. 
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome
                       di Trento e di Bolzano) 
  
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento  e
di Bolzano, il perseguimento delle finalita' della presente legge  e'
realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e  delle  relative
norme di attuazione.