Art. 9. 
                         (Norme finanziarie) 
  1. Con decreto del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con i Ministri  della  pubblica
istruzione  e  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica,  si  provvede  a  ripartire  gli  attuali   stanziamenti
iscritti  all'unita'  previsionale  di  base   11.1.1.2   (Istruzione
artistica - Strutture scolastiche)  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della pubblica istruzione,  per  la  loro  assegnazione  al
predetto   stato   di   previsione   e   a   quello   del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in
relazione alle  esigenze  di  funzionamento,  rispettivamente,  degli
istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza  del
Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate  o
costituite a norma della presente legge. 
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
comprensivo  dei  costi  per  la  realizzazione  dei  corsi  di   cui
all'articolo 2, commi 5 e 8,  lettera  d),  nonche'  all'articolo  4,
comma 3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  per   l'anno   1999,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. 
  3. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999 
                               CIAMPI 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto