UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Visto l'articolo 12 della legge 4 giugno 1899, n. 191; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e col Ministro delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. E' approvato l'unito Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e dai Ministri dell'Interno e delle Finanze, per l'esecuzione della legge 4 giugno 1899, n. 191, riguardante l'aumento delle congrue parrocchiali, l'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, e la concessione di un acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addi' 25 agosto 1899. UMBERTO. A. Bonasi. Pelloux. Carmine. Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.