UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 12 della legge 4 giugno 1899, n. 191; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,  di  concerto
col Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e  col  Ministro
delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato  l'unito  Regolamento,  visto,  d'ordine  Nostro,  dal
Guardasigilli Ministro di Grazia e  Giustizia  e  dei  Culti,  e  dai
Ministri dell'Interno e delle Finanze, per l'esecuzione della legge 4
giugno  1899,   n.   191,   riguardante   l'aumento   delle   congrue
parrocchiali, l'anticipata consegna ai  Comuni  delle  rendite  delle
soppresse chiese ricettizie e comunie curate, e la concessione di  un
acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio
delle soppresse corporazioni religiose. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Monza, addi' 25 agosto 1899. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                         A. Bonasi. Pelloux. Carmine. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.