Art. 3. Flussi in ingresso nella Banca dati 1. Coerentemente con quanto previsto nelle tre sezioni della scheda «Flusso informativo assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani o persone non autosufficienti in condizioni di cronicita' e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche», con esclusione dei portatori di handicap minori e adulti (di seguito FAR) definita nel documento «Prestazioni residenziali e semiresidenziali - Relazione finale» elaborato dal Mattone 12 «Prestazioni residenziali e semiresidenziali», nell'ambito del programma «Mattoni del Sistema Sanitario Nazionale», il flusso informativo, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle seguenti informazioni: a) identificazione della struttura erogatrice - (Sezione 1 - Dati anagrafici della persona); b) identificazione dell'assistito - (Sezione 1 - Dati anagrafici della persona); c) dati amministrativi relativi all'accesso - (Sezione 2 - Ammissione e dimissione); d) dati amministrativi relativi alla dimissione - (Sezione 2 - Ammissione e dimissione); e) dati relativi alla tariffa giornaliera applicata (Sezione 2 - Ammissione e dimissione); f) valutazione socio-sanitaria dell'assistito - (Sezione 3 - Valutazione della persona); 2. In riferimento alla rilevazione delle informazioni relative alla valutazione sanitaria dell'assistito, di cui al precedente comma, lettera f), gli strumenti validati per la valutazione multidimensionale a livello regionale vengono di seguito elencati: a) RUG (Resources Utilization Groups); b) SVAMA (Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell'Anziano); c) AGED (Assessment Geriatric of Disabilities, derivato da AGGIR - Autonomie Gerontologique Groupes Iso-Resources). 3. Il Ministero, rendera' disponibili le regole di transcodifica, atte a ricondurre le informazioni di cui comma 1, lettera f, rilevate con i diversi sistemi, indicati al comma 2, per la valutazione multidimensionale, ai dati della sezione 3 della scheda FAR, con particolare riferimento alla valutazione dei livelli di fragilita' per le attivita' di vita quotidiana, la mobilita' e l'area cognitiva, secondo l'apposita codifica FAR. 4. Le Regioni che utilizzano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sistemi di valutazione diversi da quelli indicati al comma 2, devono sottoporre alla valutazione del Ministero le regole di transcodifica a cui ricondurre i dati della sezione 3 della scheda FAR. 5. L'attivita' di valutazione sanitaria dell'assistito deve essere svolta al momento dell'ammissione e dimissione dell'assistito presso la singola struttura e deve essere ripetuta ogni qual volta risultino significativamente modificate le necessita' assistenziali dell'assistito e di norma ogni centottanta giorni anche ai fini della conferma della valutazione. 6. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere raccolte e trasmesse con le modalita' ed i tempi previsti dall'art. 5 al verificarsi, presso le strutture erogatrici, degli eventi idonei alla generazione e modifica delle informazioni richieste per singolo assistito; tali eventi sono identificabili con le seguenti fasi del processo assistenziale: a) ammissione dell'assistito; b) rivalutazione periodica; c) rivalutazione straordinaria; d) dimissione o trasferimento; e) decesso; 7. La trasmissione verso la banca dati delle informazioni di cui al comma 1 deve essere effettuata da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani, o persone non autosufficienti in condizioni di cronicita' e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche, erogate nelle strutture accreditate situate all'interno del proprio territorio, nei confronti di cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso.