Art. 3.

                 Flussi in ingresso nella Banca dati

  1. Coerentemente con quanto previsto nelle tre sezioni della scheda
«Flusso  informativo  assistenza  residenziale e semiresidenziale per
anziani o persone non autosufficienti in condizioni di cronicita' e/o
relativa  stabilizzazione  delle condizioni cliniche», con esclusione
dei  portatori  di handicap minori e adulti (di seguito FAR) definita
nel   documento   «Prestazioni   residenziali  e  semiresidenziali  -
Relazione  finale» elaborato dal Mattone 12 «Prestazioni residenziali
e  semiresidenziali»,  nell'ambito del programma «Mattoni del Sistema
Sanitario   Nazionale»,   il   flusso  informativo,  dettagliato  nel
disciplinare tecnico, fa riferimento alle seguenti informazioni:
   a)  identificazione della struttura erogatrice - (Sezione 1 - Dati
anagrafici della persona);
   b)  identificazione  dell'assistito - (Sezione 1 - Dati anagrafici
della persona);
   c)  dati  amministrativi  relativi  all'accesso  -  (Sezione  2  -
Ammissione e dimissione);
   d)  dati  amministrativi  relativi  alla dimissione - (Sezione 2 -
Ammissione e dimissione);
   e)  dati  relativi alla tariffa giornaliera applicata (Sezione 2 -
Ammissione e dimissione);
   f)  valutazione  socio-sanitaria  dell'assistito  -  (Sezione  3 -
Valutazione della persona);
  2. In riferimento alla rilevazione delle informazioni relative alla
valutazione  sanitaria  dell'assistito,  di  cui al precedente comma,
lettera    f),    gli   strumenti   validati   per   la   valutazione
multidimensionale a livello regionale vengono di seguito elencati:
   a) RUG (Resources Utilization Groups);
   b)    SVAMA   (Scheda   per   la   Valutazione   Multidimensionale
dell'Anziano);
   c) AGED (Assessment Geriatric of Disabilities, derivato da AGGIR -
Autonomie Gerontologique Groupes Iso-Resources).
  3.  Il  Ministero, rendera' disponibili le regole di transcodifica,
atte a ricondurre le informazioni di cui comma 1, lettera f, rilevate
con  i  diversi  sistemi,  indicati  al  comma  2, per la valutazione
multidimensionale,  ai  dati  della  sezione  3 della scheda FAR, con
particolare  riferimento  alla  valutazione dei livelli di fragilita'
per le attivita' di vita quotidiana, la mobilita' e l'area cognitiva,
secondo l'apposita codifica FAR.
  4.  Le  Regioni  che utilizzano, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sistemi di valutazione diversi da quelli indicati
al  comma  2,  devono  sottoporre  alla  valutazione del Ministero le
regole di transcodifica a cui ricondurre i dati della sezione 3 della
scheda FAR.
  5.  L'attivita' di valutazione sanitaria dell'assistito deve essere
svolta  al momento dell'ammissione e dimissione dell'assistito presso
la singola struttura e deve essere ripetuta ogni qual volta risultino
significativamente    modificate    le    necessita'    assistenziali
dell'assistito e di norma ogni centottanta giorni anche ai fini della
conferma della valutazione.
  6.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 1 devono essere raccolte e
trasmesse  con  le  modalita'  ed  i  tempi  previsti  dall'art. 5 al
verificarsi, presso le strutture erogatrici, degli eventi idonei alla
generazione  e  modifica  delle  informazioni  richieste  per singolo
assistito;  tali  eventi sono identificabili con le seguenti fasi del
processo assistenziale:
   a) ammissione dell'assistito;
   b) rivalutazione periodica;
   c) rivalutazione straordinaria;
   d) dimissione o trasferimento;
   e) decesso;
  7. La trasmissione verso la banca dati delle informazioni di cui al
comma  1  deve  essere  effettuata  da parte delle Regioni e Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano con riferimento alle prestazioni
residenziali   e   semiresidenziali   per   anziani,  o  persone  non
autosufficienti    in   condizioni   di   cronicita'   e/o   relativa
stabilizzazione  delle  condizioni  cliniche, erogate nelle strutture
accreditate situate all'interno del proprio territorio, nei confronti
di cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso.