Art. 4.

                       Accesso alla Banca dati

  1.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
-   Dipartimento   della   qualita'   -   Direzione   generale  della
programmazione  sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei
principi  etici  di  sistema,  dell'ex  Ministero  della  salute,  ha
completo  accesso  alla  banca  dati  per elaborazioni finalizzate al
monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza.
  2.  Sono,  altresi',  autorizzate all'accesso le Regioni e Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sia con riferimento ai dati del
proprio territorio, sia con riferimento ai dati delle altre Regioni e
Province autonome.
  3.  I  dati memorizzati presso la banca dati possono essere messi a
disposizione dei soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali  - Dipartimento della qualita' -
Direzione  generale  del  Sistema Informativo dell'ex Ministero della
salute per funzioni di specifica competenza.
  4. I soggetti, di cui ai commi precedenti, possono fruire anche dei
dati  integrati con altre informazioni del patrimonio informativo del
Ministero,   attraverso   l'accesso   al  Nuovo  Sistema  Informativo
Sanitario  che  rende disponibili analisi comparative dei fenomeni in
materia di assistenza sanitaria.