Art. 5.

                  Modalita' e tempi di trasmissione

  1. La banca dati viene alimentata con le informazioni relative alle
prestazioni  residenziali  e  semiresidenziali  erogate  ad anziani o
persone  non autosufficienti in condizioni di cronicita' e/o relativa
stabilizzazione  delle  condizioni  cliniche, a partire dal 1° luglio
2009.
  2.  Le informazioni devono essere rilevate al verificarsi presso le
strutture  erogatrici  degli  eventi  di  cui  all'art.  3, comma 5 e
trasmesse  al  NSIS,  con cadenza trimestrale, entro i quarantacinque
giorni successivi al periodo di riferimento in cui si sono verificati
gli eventi stessi.
  3.  Le  trasmissioni verso la banca dati devono avvenire secondo le
modalita'  indicate  nel  disciplinare  tecnico, parte integrante del
presente  decreto,  e  nella  documentazione  di  specifiche tecniche
disponibili       sul      sito      internet      del      Ministero
(http://www.nsis.ministerosalute.it/).
  4. Eventuali variazioni riguardanti le modalita' di comunicazione e
aggiornamento  di  cui ai commi precedenti, sara' pubblicata sul sito
internet  del  Ministero  (http://www.ministerosalute.it/),  anche in
attuazione  di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7
marzo  2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice
dell'amministrazione digitale.