Art. 5. Modalita' e tempi di trasmissione 1. La banca dati viene alimentata con le informazioni relative alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate ad anziani o persone non autosufficienti in condizioni di cronicita' e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche, a partire dal 1° luglio 2009. 2. Le informazioni devono essere rilevate al verificarsi presso le strutture erogatrici degli eventi di cui all'art. 3, comma 5 e trasmesse al NSIS, con cadenza trimestrale, entro i quarantacinque giorni successivi al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi. 3. Le trasmissioni verso la banca dati devono avvenire secondo le modalita' indicate nel disciplinare tecnico, parte integrante del presente decreto, e nella documentazione di specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero (http://www.nsis.ministerosalute.it/). 4. Eventuali variazioni riguardanti le modalita' di comunicazione e aggiornamento di cui ai commi precedenti, sara' pubblicata sul sito internet del Ministero (http://www.ministerosalute.it/), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale.