Art. 6.

                      Disposizioni transitorie

  1.  Per  le  Regioni  e  Province autonome che non dispongano delle
informazioni  di  cui  alle  lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1
dell'art.   3,  e'  prevista  la  possibilita'  di  avvalersi  di  un
differimento  dei  termini  per  l'avvio  delle trasmissioni previste
dall'art. 5 comma 1.
  2.  Le  Regioni  e  Province  autonome  che intendono avvalersi del
differimento  dei  termini  di  cui al comma precedente, trasmettono,
entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
tramite  apposita comunicazione al Ministero del lavoro, della salute
e  delle  politiche  sociali- Dipartimento della qualita' - Direzione
generale  del  Sistema Informativo dell'ex Ministero della salute, il
piano   di   adeguamento   dei  propri  sistemi  informativi  atto  a
consentire,  non oltre il 1° luglio 2010, l'alimentazione del Sistema
informativo   mediante  la  trasmissione  di  tutte  le  informazioni
indicate al comma 1.
  3.  Al  fine di consentire il passaggio a regime del progetto entro
il  1°  gennaio  2011,  mediante  anche  l'avvio  delle  trasmissioni
aggiuntive  relative alla valutazione sanitaria dell'assistito di cui
alla  lettera  f),  comma  1  art.  3, le Regioni e Province autonome
trasmettono  entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore del
presente  decreto, il piano di adeguamento del sistema di valutazione
sanitaria.
  4. Il Piano di adeguamento di cui al comma 3 deve contenere:
   a)  l'individuazione  del  sistema  di  valutazione  come indicato
dall'art. 3 commi 3 e 4;
   b) l'individuazione di un idoneo sistema di transcodifica dei dati
atto  ad  alimentare  la banca dati laddove il sistema di valutazione
adottato  non rientri tra i sistemi validati, di cui all'art. 3 comma
2;
   c)  un  termine  entro  il  quale  sottoporre alla validazione del
Ministero il sistema di transcodifica identificato laddove il sistema
di  valutazione  adottato  non rientri tra i sistemi validati, di cui
all'art. 3 comma 2;
   d)   un   termine   entro  il  quale  attivare  l'invio  dei  dati
relativamente  alla  valutazione sanitaria dell'assistito entro e non
oltre il 1° gennaio 2011.
  5.  I  piani  di  adeguamento  di  cui  ai commi precedenti saranno
approvazione  della  Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo
Sanitario  Nazionale. Questa ultima predisporra' verifiche periodiche
per valutare l'attuazione dei piani di adeguamento approvati.
  6.  Entro  il  1°  gennaio  2010, il Ministero istituisce un tavolo
tecnico per la validazione dei sistemi di transcodifica proposti.