Art. 6. Disposizioni transitorie 1. Per le Regioni e Province autonome che non dispongano delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3, e' prevista la possibilita' di avvalersi di un differimento dei termini per l'avvio delle trasmissioni previste dall'art. 5 comma 1. 2. Le Regioni e Province autonome che intendono avvalersi del differimento dei termini di cui al comma precedente, trasmettono, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tramite apposita comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali- Dipartimento della qualita' - Direzione generale del Sistema Informativo dell'ex Ministero della salute, il piano di adeguamento dei propri sistemi informativi atto a consentire, non oltre il 1° luglio 2010, l'alimentazione del Sistema informativo mediante la trasmissione di tutte le informazioni indicate al comma 1. 3. Al fine di consentire il passaggio a regime del progetto entro il 1° gennaio 2011, mediante anche l'avvio delle trasmissioni aggiuntive relative alla valutazione sanitaria dell'assistito di cui alla lettera f), comma 1 art. 3, le Regioni e Province autonome trasmettono entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il piano di adeguamento del sistema di valutazione sanitaria. 4. Il Piano di adeguamento di cui al comma 3 deve contenere: a) l'individuazione del sistema di valutazione come indicato dall'art. 3 commi 3 e 4; b) l'individuazione di un idoneo sistema di transcodifica dei dati atto ad alimentare la banca dati laddove il sistema di valutazione adottato non rientri tra i sistemi validati, di cui all'art. 3 comma 2; c) un termine entro il quale sottoporre alla validazione del Ministero il sistema di transcodifica identificato laddove il sistema di valutazione adottato non rientri tra i sistemi validati, di cui all'art. 3 comma 2; d) un termine entro il quale attivare l'invio dei dati relativamente alla valutazione sanitaria dell'assistito entro e non oltre il 1° gennaio 2011. 5. I piani di adeguamento di cui ai commi precedenti saranno approvazione della Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale. Questa ultima predisporra' verifiche periodiche per valutare l'attuazione dei piani di adeguamento approvati. 6. Entro il 1° gennaio 2010, il Ministero istituisce un tavolo tecnico per la validazione dei sistemi di transcodifica proposti.