Art. 7.

                       Ritardi ed inadempienze

  1.  Fino al 31 dicembre 2011 le informazioni trasmesse, in coerenza
con  quanto  previsto  nei Piani di adeguamento, saranno sottoposte a
verifica  in ordine a completezza e qualita'. A tal fine le Regioni e
Province  autonome  trasmetteranno, con cadenza semestrale, relazioni
che  verranno  esaminate  dalla  cabina  di  regia  del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario.
  2.  Dal  1° gennaio 2012 il conferimento dei dati nelle modalita' e
nei  contenuti  di  cui  al  presente  decreto  e' ricompreso fra gli
adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento
integrativo  a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla
Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.