Art. 8.

           Regole di acquisizione e di controllo dei dati

  1.  Le modalita' di alimentazione della banca dati sono specificate
nel disciplinare tecnico.
  2.  Le  specifiche  tecniche relative ai contenuti informativi sono
disponibili       sul      sito      internet      del      Ministero
(http://www.ministerosalute.it/),   anche  in  attuazione  di  quanto
previsto  dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive  modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione
digitale.
  3. Eventuali integrazioni o modifiche alle regole di acquisizione e
di  controllo  dei  dati, riportate nell'allegato tecnico al presente
decreto,  saranno  formalizzate, pubblicate e comunicate da parte del
livello  nazionale  alle  Regioni  e Province Autonome, attraverso un
protocollo  di comunicazione e rese disponibili sul sito internet del
Ministero (http://www.nsis.ministerosalute.it/).