Art. 8. Regole di acquisizione e di controllo dei dati 1. Le modalita' di alimentazione della banca dati sono specificate nel disciplinare tecnico. 2. Le specifiche tecniche relative ai contenuti informativi sono disponibili sul sito internet del Ministero (http://www.ministerosalute.it/), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale. 3. Eventuali integrazioni o modifiche alle regole di acquisizione e di controllo dei dati, riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, saranno formalizzate, pubblicate e comunicate da parte del livello nazionale alle Regioni e Province Autonome, attraverso un protocollo di comunicazione e rese disponibili sul sito internet del Ministero (http://www.nsis.ministerosalute.it/).