Art. 2. Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare 1. Nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), e' istituito il sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (di seguito denominato Sistema). La realizzazione e la gestione di tale Sistema e' affidata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento della qualita' - Direzione Generale del Sistema Informativo dell'ex Ministero della salute (di seguito denominato Ministero). 2. Il suddetto Sistema e' finalizzato alla raccolta delle informazioni relative all'assistenza domiciliare di cui all'art. 1, comma 2. 3. Le Regioni e le Province Autonome mettono a disposizione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), presso il Ministero, le informazioni secondo le modalita' riportate nel disciplinare tecnico.