Art. 2.

               Sistema informativo per il monitoraggio
                     dell'assistenza domiciliare

  1.  Nell'ambito  del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), e'
istituito  il sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza
domiciliare  (di  seguito  denominato Sistema). La realizzazione e la
gestione  di  tale Sistema e' affidata al Ministero del Lavoro, della
Salute  e  delle  Politiche  Sociali  - Dipartimento della qualita' -
Direzione  Generale  del  Sistema Informativo dell'ex Ministero della
salute (di seguito denominato Ministero).
  2.   Il   suddetto  Sistema  e'  finalizzato  alla  raccolta  delle
informazioni  relative  all'assistenza domiciliare di cui all'art. 1,
comma 2.
  3.  Le  Regioni  e  le Province Autonome mettono a disposizione del
Nuovo  Sistema  Informativo Sanitario (NSIS), presso il Ministero, le
informazioni secondo le modalita' riportate nel disciplinare tecnico.