Art. 3.

                         Flussi in ingresso

  1.  Il flusso informativo, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa
riferimento alle seguenti informazioni:
   a) caratteristiche anagrafiche dell'assistito;
   b)    valutazione   ovvero   rivalutazione   socio   -   sanitaria
dell'assistito e dei relativi bisogni assistenziali;
   c) dati relativi alla fase di erogazione;
   d) dati relativi alla sospensione della presa in carico;
   e) dati relativi alla dimissione dell'assistito.
  2.  L'attivita' di valutazione sanitaria dell'assistito deve essere
svolta, al piu' tardi, al momento della presa in carico e deve essere
ripetuta  ogni  qual volta risultino significativamente modificate le
necessita'  assistenziali  dell'assistito  e  di  norma  ogni novanta
giorni, anche ai fini della conferma della valutazione.
  3.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 1 devono essere raccolte e
trasmesse  con  le  modalita'  ed  i  tempi  previsti  dall'art. 5 al
verificarsi  degli  eventi  idonei  alla generazione e modifica delle
informazioni  richieste  per  singolo  assistito;  tali  eventi  sono
identificabili con le seguenti fasi del processo assistenziale:
   a) Presa in carico;
   b) Erogazione;
   c) Sospensione;
   d) Rivalutazione;
   e) Conclusione
  4.  La  trasmissione  verso il Sistema delle informazioni di cui al
comma  1  deve  essere  effettuata  da parte delle regioni e province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  con  riferimento all'assistenza
domiciliare prestata a favore dei cittadini residenti e non residenti
nel territorio stesso.