Art. 3. Flussi in ingresso 1. Il flusso informativo, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle seguenti informazioni: a) caratteristiche anagrafiche dell'assistito; b) valutazione ovvero rivalutazione socio - sanitaria dell'assistito e dei relativi bisogni assistenziali; c) dati relativi alla fase di erogazione; d) dati relativi alla sospensione della presa in carico; e) dati relativi alla dimissione dell'assistito. 2. L'attivita' di valutazione sanitaria dell'assistito deve essere svolta, al piu' tardi, al momento della presa in carico e deve essere ripetuta ogni qual volta risultino significativamente modificate le necessita' assistenziali dell'assistito e di norma ogni novanta giorni, anche ai fini della conferma della valutazione. 3. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere raccolte e trasmesse con le modalita' ed i tempi previsti dall'art. 5 al verificarsi degli eventi idonei alla generazione e modifica delle informazioni richieste per singolo assistito; tali eventi sono identificabili con le seguenti fasi del processo assistenziale: a) Presa in carico; b) Erogazione; c) Sospensione; d) Rivalutazione; e) Conclusione 4. La trasmissione verso il Sistema delle informazioni di cui al comma 1 deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento all'assistenza domiciliare prestata a favore dei cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso.