Art. 5.

                  Modalita' e tempi di trasmissione

  1.  Il  Sistema  viene  alimentato  con  le  informazioni  relative
all'assistenza domiciliare erogata a partire dal 1° gennaio 2009.
  2.  Le  informazioni  devono  essere  rilevate al verificarsi degli
eventi  di  cui  all'art. 3, comma 3 e trasmesse al NSIS, con cadenza
mensile  entro il mese successivo al periodo di riferimento in cui si
sono verificati gli eventi stessi.
  3.  Le trasmissioni al Sistema devono avvenire secondo le modalita'
indicate  nel  disciplinare  tecnico,  parte  integrante del presente
decreto,  e  nella  documentazione di specifiche tecniche disponibili
sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it).
  4. Eventuali variazioni riguardanti le modalita' di comunicazione e
aggiornamento  di  cui ai commi precedenti, sara' pubblicata sul sito
internet  del Ministero (www.ministerosalute.it), anche in attuazione
di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.   82,   e   successive   modificazioni,   concernente   il  codice
dell'amministrazione digitale.