Art. 6.

                      Disposizioni transitorie

  1.  Per  le  regioni  e  province autonome che non dispongano delle
informazioni   indicate   all'art.   3,   comma  1,  e'  prevista  la
possibilita'  di avvalersi di un differimento dei termini per l'avvio
delle trasmissioni previste dall'art. 5, comma 1.
  2.  Le  regioni  e  province  autonome  che intendono avvalersi del
differimento  dei  termini  di  cui al comma precedente, trasmettono,
entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  tramite  apposita  comunicazione  al Ministero, il Piano di
adeguamento dei propri sistemi informativi atto a consentire:
   a)  Dal  1°  gennaio 2010, l'alimentazione del Sistema con cadenza
mensile,   trimestrale   oppure   semestrale,   secondo   l'effettiva
disponibilita'  dei  dati  sul territorio. L'invio delle informazioni
deve  avvenire  entro il mese successivo al periodo di rilevazione di
riferimento (mese, trimestre, semestre) in cui si sono verificati gli
eventi di cui all'art. 3, comma 3;
   b)  Dal  1°  gennaio 2011, l'alimentazione del Sistema con cadenza
mensile  oppure  trimestrale,  secondo l'effettiva disponibilita' dei
dati  sul  territorio. L'invio delle informazioni deve avvenire entro
il  mese  successivo  al periodo di rilevazione di riferimento (mese,
trimestre)  in  cui  si sono verificati gli eventi di cui all'art. 3,
comma 3;
   c)  Dal  1°  gennaio 2012, l'alimentazione del Sistema con cadenza
mensile.  L'invio  delle  informazioni  deve  avvenire  entro il mese
successivo  al  mese  di  riferimento  in  cui si sono verificati gli
eventi di cui all'art. 3, comma 3.
  3.  Il  Piano  di  adeguamento,  di  cui al comma 2, deve contenere
almeno  l'indicazione  circa i tempi e le modalita' per l'adeguamento
alla rilevazione mensile.
  4.  Il  Piano  di  adeguamento  di  cui al comma 2 potra' riportare
l'eventuale  adesione,  da  parte  delle  regioni  e  delle  province
autonome,  alla fase di sperimentazione finalizzata alla raccolta dei
dati relativi alle prestazioni erogate.
  5.  Il  Piano  di  adeguamento  di  cui  ai  commi precedenti sara'
sottoposto  ad  approvazione della trasmesso a Cabina di Regia per il
Nuovo   Sistema   Informativo   Sanitario  Nazionale.  Questa  ultima
predisporra' verifiche periodiche per valutare l'attuazione dei piani
di adeguamento approvati.