Art. 6. Disposizioni transitorie 1. Per le regioni e province autonome che non dispongano delle informazioni indicate all'art. 3, comma 1, e' prevista la possibilita' di avvalersi di un differimento dei termini per l'avvio delle trasmissioni previste dall'art. 5, comma 1. 2. Le regioni e province autonome che intendono avvalersi del differimento dei termini di cui al comma precedente, trasmettono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tramite apposita comunicazione al Ministero, il Piano di adeguamento dei propri sistemi informativi atto a consentire: a) Dal 1° gennaio 2010, l'alimentazione del Sistema con cadenza mensile, trimestrale oppure semestrale, secondo l'effettiva disponibilita' dei dati sul territorio. L'invio delle informazioni deve avvenire entro il mese successivo al periodo di rilevazione di riferimento (mese, trimestre, semestre) in cui si sono verificati gli eventi di cui all'art. 3, comma 3; b) Dal 1° gennaio 2011, l'alimentazione del Sistema con cadenza mensile oppure trimestrale, secondo l'effettiva disponibilita' dei dati sul territorio. L'invio delle informazioni deve avvenire entro il mese successivo al periodo di rilevazione di riferimento (mese, trimestre) in cui si sono verificati gli eventi di cui all'art. 3, comma 3; c) Dal 1° gennaio 2012, l'alimentazione del Sistema con cadenza mensile. L'invio delle informazioni deve avvenire entro il mese successivo al mese di riferimento in cui si sono verificati gli eventi di cui all'art. 3, comma 3. 3. Il Piano di adeguamento, di cui al comma 2, deve contenere almeno l'indicazione circa i tempi e le modalita' per l'adeguamento alla rilevazione mensile. 4. Il Piano di adeguamento di cui al comma 2 potra' riportare l'eventuale adesione, da parte delle regioni e delle province autonome, alla fase di sperimentazione finalizzata alla raccolta dei dati relativi alle prestazioni erogate. 5. Il Piano di adeguamento di cui ai commi precedenti sara' sottoposto ad approvazione della trasmesso a Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale. Questa ultima predisporra' verifiche periodiche per valutare l'attuazione dei piani di adeguamento approvati.