Art. 8.

                        Trattamento dei dati

  1.  La  riservatezza  dei dati trattati nell'ambito del sistema, ai
sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  ed,  in
particolare,  dell'art.  34,  comma  1,  lettera h), verra' garantita
dalle  procedure  di  sicurezza  relative  al  software  e ai servizi
telematici,  in  conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71,
comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale.
  2. La trasmissione telematica dei dati, secondo le modalita' basate
su  servizi  di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate
dal  SPC o su servizi di scambio di flussi telematici, sono descritte
nell'allegato tecnico al presente decreto.
  3.  Ai  fini  della  cooperazione applicativa le regioni e province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  il Ministero garantiscono la
conformita'  delle  infrastrutture  alle  regole  dettate dal Sistema
Pubblico di Connettivita' (SPC).
  4.  Con  riferimento  al  precedente  comma 3 le regioni o province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che non dispongono di servizi di
cooperazione  applicativa  conformi  alle  regole  dettate  dal  SPC,
d'intesa  con il Ministero, predispongono un piano di adeguamento dei
propri sistemi. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi regionali, il
conferimento  dei  dati  e'  reso  possibile attraverso lo scambio di
flussi   telematici,  secondo  le  modalita'  e  procedure  descritte
nell'allegato tecnico al presente decreto.
  5. Eventuali integrazioni o modifiche alle modalita' di trattamento
dei  dati,  riportate  nell'allegato  tecnico,  saranno formalizzate,
pubblicate e comunicate da parte del livello nazionale alle regioni e
province  autonome,  attraverso un protocollo di comunicazione e rese
disponibili sul sito internet del Ministero (www.ministerosalute.it).
In  ogni caso, l'approvazione delle modifiche e l'aggiornamento degli
standard tecnologici saranno effettuati secondo le modalita' previste
dall'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.