Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi  sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione  che  di  quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.

Disposizioni  per il reclutamento nelle universita' e per gli enti di
                               ricerca

  1.  Le  universita'  statali  che,  alla data del 31 dicembre di ((
ciascun  ))  anno,  hanno  superato il limite di cui all'articolo 51,
comma  4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto
previsto  dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge (( 31 dicembre
))  2007,  n.  248,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28
febbraio   2008,  n.  31,  non  possono  procedere  all'indizione  di
procedure    concorsuali    e   di   valutazione   comparativa,   ne'
all'assunzione  di  personale.  ((  Alle  stesse  universita' e' data
facolta'  di  completare  le assunzioni dei ricercatori vincitori dei
concorsi  di  cui  all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre
2007,  n.  147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007,  n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, decreto-legge 3 giugno
2008,  n.  97,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008,  n.  129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto, senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  1-bis.  Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12,
comma  1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   28   febbraio   2008,  n.  31,  sono
ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009. ))
  2.   Le   universita'  di  cui  al  comma  1,  sono  escluse  dalla
ripartizione   dei   fondi  relativi  agli  anni  2008-2009,  di  cui
all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3.   Il   primo   periodo   del  comma  13,  dell'articolo  66  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: «Per
il  triennio  2009-2011,  le  universita'  statali,  fermi restando i
limiti  di  cui  all'articolo  1,  comma 105, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale  nel  limite  di un contingente corrispondente ad una spesa
pari  al  cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato   complessivamente   cessato   dal  servizio  nell'anno
precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non
inferiore  al  60  per cento all'assunzione di ricercatori (( a tempo
determinato   e  indeterminato,  nonche'  di  contrattisti  ai  sensi
dell'articolo  1  comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, )) e
per  una  quota  non  superiore  al  10  per  cento all'assunzione di
professori  ordinari.  Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per  i  concorsi  di  cui  all'articolo  1, comma 648, della legge 27
dicembre  2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal
predetto articolo 1, comma 650.».
  Conseguentemente,   ((   l'autorizzazione   di   spesa  ))  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  concernente  il  fondo  per  il  finanziamento  ordinario delle
universita', e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro
71  milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 (( e
di euro )) 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.
  4.  Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
dei  professori  universitari  di  I  e II fascia della prima e della
seconda  sessione  2008, le commissioni giudicatrici sono composte da
un  professore  ordinario nominato dalla facolta' che ha richiesto il
bando  e  da  quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di
commissari  eletti  tra i professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto
al  numero  dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L'elettorato   attivo   e'   costituito  dai  professori  ordinari  e
straordinari  appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi
dal  sorteggio  relativo  a  ciascuna  commissione  i  professori che
appartengono  all'universita'  che  ha  richiesto  il  bando.  Ove il
settore  sia  costituito  da  un numero di professori ordinari pari o
inferiore  al  necessario,  la  lista  e'  costituita  da  tutti  gli
appartenenti  al  settore  ed  e'  eventualmente  integrata  mediante
elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a
settori  affini.  ((  Nell'ipotesi  in  cui  il numero dei professori
ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del
bando,  integrato  dai  professori  ordinari  appartenenti ai settori
affini,  sia  inferiore  al triplo del numero dei commisari necessari
nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. )) Il sorteggio
e'  effettuato  in  modo da assicurare, ove possibile, che almeno due
dei  commissari  sorteggiati  appartengano  al  settore  disciplinare
oggetto   del   bando.   Ciascun  commissario  puo',  ove  possibile,
partecipare,  per  ogni fascia e settore, ad una sola commissione per
ciascuna sessione.
  5.  In  attesa  del  riordino  delle  procedure di reclutamento dei
ricercatori  universitari  e  comunque  fino  al 31 dicembre 2009, le
commissioni  per  la  valutazione  comparativa  dei  candidati di cui
all'articolo  2  della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1,
comma  14,  della  legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un
professore  ordinario  o  da  un  professore associato nominato dalla
facolta'  che  ha  richiesto  il  bando  e da due professori ordinari
sorteggiati  in  una  lista  di  commissari  eletti  tra i professori
ordinari  appartenenti  al settore disciplinare oggetto del bando, in
numero  triplo  rispetto  al  numero  dei commissari complessivamente
necessari  nella  sessione.  L'elettorato  attivo  e'  costituito dai
professori  ordinari  e  straordinari appartenenti al settore oggetto
del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione
i  professori  che  appartengono  all'universita' che ha richiesto il
bando. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare ove possibile
che  almeno  uno  dei  commissari  sorteggiati  appartenga al settore
disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni di cui al comma 4.
  6.  In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita' di
svolgimento   delle   elezioni,   ivi   comprese  ove  necessario  le
suppletive,  e  del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca avente
natura  non  regolamentare  da adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata  in  vigore  ((  della  legge  di conversione )) del presente
decreto.  Si  applicano in quanto compatibili con il presente decreto
le  disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117.
  ((  6-bis.  Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di
votazione  e  di  sorteggio  di  cui  ai commi 4 e 5, con decreto del
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  e'
nominata  una  commissione  a  livello  nazionale  composta  da sette
professori  ordinari  designati dal Consiglio universitario nazionale
nel  proprio  seno.  Le  operazioni  di  sorteggio sono pubbliche. La
commissione,   nella   prima   adunanza,   provvede   altresi'   alla
certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli
eletti  nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione
all'attivita'   della   commissione   non   sono  previsti  compensi,
indennita'  o  rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare oneri, aggiuntivi a carico della finanza pubblica. ))
  7.  Nelle  procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
dei  ricercatori  bandite  successivamente  alla  data  di entrata in
vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e' effettuata
sulla  base  dei  titoli,  ((  illustrati  e  discussi  davanti  alla
commissione,  )) e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la
tesi  di  dottorato,  utilizzando  parametri,  riconosciuti  anche in
ambito  internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, avente natura non
regolamentare,  ((  da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) sentito
il Consiglio universitario nazionale.
  8.  Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi', alle
procedure  di  valutazione  comparativa  indette  prima della data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, per le quali non si sono
ancora  svolte,  alla medesima data, le votazioni per la costituzione
delle  commissioni.  Fermo restando quanto disposto al primo periodo,
le  eventuali  disposizioni dei bandi gia' emanati, incompatibili con
il  presente  decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresi',
privi  di effetto le procedure gia' avviate per la costituzione delle
commissioni  di  cui  ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi
alle disposizioni del presente decreto.
  ((  8-bis.  I  professori universitari i quali non usufruiscono del
periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1,
del   decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,  conservano
l'elettorato  attivo  e  passivo  ai  fini  della  costituzione delle
commissioni  di  valutazione  comparativa  per  posti di professore e
ricercatore  universitario,  e  comunque  non  oltre  il  1° novembre
successivo al compimento del settantaduesimo anno di eta'.
  8-ter.  Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma
4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari,
il  cui  termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ovvero  sia  ancora aperto alla predetta data, le universita' possono
fissare  per  una  data  non  successiva  al 31 gennaio 2009 un nuovo
termine   di   scadenza   della   presentazione   delle   domande  di
partecipazione.   Al   fine  di  assicurare  pari  condizioni  tra  i
candidati,  rimangono  invariate  le  norme  del bando riguardanti le
caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle
pubblicazioni allegabili da parte dei candidati. ))
  9.  All'articolo  74,  comma  1,  lettera  c), del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  dopo le parole: «personale non dirigenziale»
sono  inserite  le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca,».
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo del comma 4, dell'articolo 51,
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
             «4.  Le  spese  fisse e obbligatorie per il personale di
          ruolo  delle universita' statali non possono eccedere il 90
          per  cento  dei  trasferimenti  statali  sul  fondo  per il
          finanziamento  ordinario.  Nel  caso dell'Universita' degli
          studi  di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
          il  funzionamento  erogati  ai  sensi della legge 14 agosto
          1982,  n.  590.  Le universita' nelle quali la spesa per il
          personale  di  ruolo  abbia  ecceduto nel 1997 e negli anni
          successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
          di  personale  di  ruolo  il  cui costo non superi, su base
          annua,  il  35  per  cento delle risorse finanziarie che si
          rendano  disponibili  per le cessazioni dal ruolo dell'anno
          di  riferimento.  Tale  disposizione  non  si  applica alle
          assunzioni  derivanti  dall'espletamento  di  concorsi gia'
          banditi  alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
          sino  a  che  la  spesa per il personale di ruolo ecceda il
          limite previsto dal presente comma.».
             - Si riporta il comma 1, dell'art. 12, del decreto-legge
          31  dicembre  2007,  n. 248 (Proroga di termini previsti da
          disposizioni  legislative e disposizioni urgenti in materia
          finanziaria)  convertito  con  modificazioni dalla legge 28
          febbraio 2008, n. 31:
             «1.  Gli  effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile
          2004,  n.  97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
          giugno  2004,  n.  143,  gia' prorogati al 31 dicembre 2007
          dall'art.  1  del  decreto-legge  28 dicembre 2006, n. 300,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          2007,  n.  17,  sono ulteriormente differiti al 31 dicembre
          2008».
             - Si riporta il comma 1, dell'art. 3 del decreto legge 7
          settembre 2007, n. 147 (Disposizioni urgenti per assicurare
          l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico  2007-2008  ed  in
          materia   di   concorsi   per   ricercatori  universitari),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
          n. 176:
             «1.  Al  fine  di garantire una piu' ampia assunzione di
          ricercatori  nelle  universita' e negli enti di ricerca, le
          disposizioni  di  cui  all'art.  1,  commi 648 e 651, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno
          2007  con  riferimento  alle  assunzioni  ivi previste e le
          risorse  di  cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n.
          296   del   2006,  non  utilizzate  per  detto  anno  sono,
          rispettivamente,   destinate   per   euro   20  milioni  ad
          incremento  dell'autorizzazione  di spesa relativa al Fondo
          per  il  finanziamento  ordinario  delle universita' di cui
          all'art.  5,  comma  1,  lettera a) della legge 24 dicembre
          1993,  n.  537,  e  per  euro  7,5  milioni  ad  incremento
          dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 7 del decreto
          legislativo  5  giugno 1998, n. 204, come determinate dalla
          tabella  C  della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
             -  Si  riporta  il comma 17, dell'art. 4-bis del decreto
          legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia
          di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione
          della  spesa  pubblica,  nonche'  in  materia  fiscale e di
          proroga  di  termini)  convertito  con  modificazioni dalla
          legge 2 agosto 2008, n. 129:
             «17. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di
          cui  all'art.  1,  commi 648 e 651, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  e,  al  fine  di garantire l'assunzione di
          ricercatori  nelle  universita' e negli enti di ricerca, le
          risorse  di cui all'art. 1, commi 650 e 652, della medesima
          legge,  limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno
          2008  e  al  netto  delle risorse gia' utilizzate nell'anno
          2007,  sono  utilizzate  per il reclutamento di ricercatori
          delle  universita'  ai  sensi  dell'art.  1, comma 7, della
          legge  4  novembre  2005,  n.  230,  e  per il reclutamento
          aggiuntivo  di  ricercatori  degli  enti di ricerca, con le
          modalita'  previste  dal  contratto collettivo nazionale di
          lavoro  di  comparto  e  nei  limiti  dell'organico vigente
          presso  ciascun  ente,  ai  sensi  dell'art.  7 del decreto
          legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  anche in deroga al
          limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'art. 1,
          comma  643, della medesima legge n. 296 del 2006. L'art. 3,
          comma  1,  del  decreto-legge  7  settembre  2007,  n. 147,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
          n. 176, e' abrogato».
             -  Si  riporta  il  comma 650 dell'art. 1 della legge 27
          dicembre  2006,  n. 296 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2007):
             «650.  All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel
          limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni
          di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2009».
             - Si riporta il primo periodo del comma 13, dell'art. 66
          del  decreto  legge  25  giugno 2008, n. 112, (Disposizioni
          urgenti  per  lo sviluppo economico, la semplificazione, la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria)  convertito con modificazioni
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «13.  Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
          fermi  restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311, possono procedere, per
          ciascun  anno,  ad assunzioni di personale nel limite di un
          contingente  corrispondente  ad una spesa pari al cinquanta
          per   cento   di  quella  relativa  al  personale  a  tempo
          indeterminato   complessivamente   cessato   dal   servizio
          nell'anno  precedente.  Ciascuna  universita'  destina tale
          somma   per  una  quota  non  inferiore  al  60  per  cento
          all'assunzione   di   ricercatori  a  tempo  determinato  e
          indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento
          all'assunzione  di professori ordinari. Sono fatte salve le
          assunzioni  dei  ricercatori per i concorsi di cui all'art.
          1,  comma  648,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei
          limiti  delle risorse residue previste dal predetto art. 1,
          comma 650».
             -  Si  riporta  il comma 105, dell'art. 1 della legge 30
          dicembre  2004,  n. 311 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2005):
             «105.   A   decorrere  dall'anno  2005,  le  universita'
          adottano  programmi  triennali  del fabbisogno di personale
          docente,  ricercatore  e  tecnico-amministrativo,  a  tempo
          determinato  e  indeterminato, tenuto conto delle risorse a
          tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
          valutati  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  ai  fini  della  coerenza  con  le  risorse
          stanziate  nel  fondo  di  finanziamento  ordinario,  fermo
          restando  il  limite  del  90  per  cento  ai  sensi  della
          normativa vigente».
             -  Si  riporta  il  comma  14, dell'art. 1 della legge 4
          novembre  2005,  n.  230  (Nuove disposizioni concernenti i
          professori e i ricercatori universitari e delega al Governo
          per   il   riordino   del   reclutamento   dei   professori
          universitari):
             «14.  Per  svolgere  attivita' di ricerca e di didattica
          integrativa   le   universita',   previo   espletamento  di
          procedure   disciplinate   con   propri   regolamenti   che
          assicurino  la  valutazione  comparativa dei candidati e la
          pubblicita'  degli  atti,  possono  instaurare  rapporti di
          lavoro  subordinato  tramite  la  stipula  di  contratti di
          diritto   privato  a  tempo  determinato  con  soggetti  in
          possesso  del  titolo  di dottore di ricerca o equivalente,
          conseguito  in  Italia  o all'estero, o, per le facolta' di
          medicina   e   chirurgia,   del   diploma   di   scuola  di
          specializzazione,   ovvero   con   possessori   di   laurea
          specialistica  e  magistrale  o altri studiosi, che abbiano
          comunque  una  elevata qualificazione scientifica, valutata
          secondo  procedure stabilite dalle universita'. I contratti
          hanno  durata  massima triennale e possono essere rinnovati
          per  una  durata  complessiva  di  sei anni. Il trattamento
          economico  di  tali  contratti,  rapportato  a quello degli
          attuali  ricercatori confermati, e' determinato da ciascuna
          universita'  nei  limiti delle compatibilita' di bilancio e
          tenuto  conto dei criteri generali definiti con decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          sentito  il  Ministro per la funzione pubblica. Il possesso
          del   titolo  di  dottore  di  ricerca  o  del  diploma  di
          specializzazione,  ovvero l'espletamento di un insegnamento
          universitario  mediante  contratto stipulato ai sensi delle
          disposizioni  vigenti  alla data di entrata in vigore della
          presente    legge,    costituisce   titolo   preferenziale.
          L'attivita'  svolta  dai  soggetti di cui al presente comma
          costituisce     titolo     preferenziale     da    valutare
          obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione
          dei  titoli.  I contratti di cui al presente comma non sono
          cumulabili  con  gli  assegni di ricerca di cui all'art. 51
          della   legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  per  i  quali
          continuano  ad  applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini
          dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa
          delle    universita',    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  deve  tenere conto del
          numero  dei  professori  ordinari,  associati e aggregati e
          anche del numero dei contratti di cui al presente comma».
             -  Si  riporta  il  comma 648 dell'art. 1 della legge 27
          dicembre 2006, n. 296:
             «648.    Al   fine   di   consentire   il   reclutamento
          straordinario  di  ricercatori,  il decreto di cui al comma
          647  definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore
          da  assegnare  alle  universita'  e da coprire con concorsi
          banditi entro il 30 giugno 2008».
             -  Si  riporta il comma 1, lettera a), dell'art. 5 della
          legge  24  dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica):
             «1.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
          finanziari  destinati  dallo  Stato  alle  universita' sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica, denominati:
              a)   fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle
          universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio
          statale  delle  spese  per  il funzionamento e le attivita'
          istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11  luglio  1980,  n.  382,  e della spesa per le attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394».
             -  Si riporta l'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
          (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
          universitari di ruolo):
             «Art.  2.  (Procedure  per  la  nomina in ruolo). - 1. I
          regolamenti  di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alle
          procedure  per  la  nomina  in  ruolo,  devono in ogni caso
          prevedere:
              a)  l'indizione  da  parte delle singole universita' di
          specifici  bandi  per  posti  di ricercatore, di professore
          associato,  di  professore  ordinario, distinti per settore
          scientifico-disciplinare;
              b)   la   valutazione  comparativa  dei  candidati,  da
          effettuare   da   parte   di  commissioni  composte  da  un
          professore   di   ruolo  nominato  dalla  facolta'  che  ha
          richiesto     il     bando,    inquadrato    nel    settore
          scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando,  ovvero,  se
          necessario, in settori affini, nonche':
               1)  nel caso di procedure per la copertura di posti di
          ricercatore,  da un professore ordinario se la facolta' che
          ha  richiesto il bando ha nominato un professore associato,
          ovvero  da  un professore associato se la medesima facolta'
          ha   nominato   un  professore  ordinario,  nonche'  da  un
          ricercatore  confermato.  I predetti componenti, scelti tra
          professori  e  ricercatori  non in servizio presso l'ateneo
          che  ha  emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente
          fascia  di professori di ruolo e dai ricercatori confermati
          appartenenti  al  settore  scientifico-disciplinare oggetto
          del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
               2)  nel caso di procedure per la copertura di posti di
          professore  associato, da due professori associati e da due
          professori  ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha
          emanato  il  bando,  rispettivamente  eletti dai professori
          associati e dai professori ordinari appartenenti al settore
          scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando,  ovvero,  se
          necessario, a settori affini;
               3)  nel caso di procedure per la copertura di posti di
          professore ordinario, da quattro professori ordinari non in
          servizio  presso  l'ateneo  che ha emanato il bando, eletti
          dai    professori    ordinari   appartenenti   al   settore
          scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando,  ovvero,  se
          necessario, a settori affini;
              c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b)
          da  parte  degli  atenei  con  modalita' che consentano una
          rapida  costituzione  della  commissione  e  che  prevedano
          l'indicazione di una sola preferenza;
              d) la possibilita' che nei bandi per la nomina in ruolo
          siano  introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni
          scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;
              e)  i  criteri generali, preventivi e resi pubblici, in
          base   ai  quali  deve  essere  effettuata  la  valutazione
          comparativa,   anche   prevedendone   forme  differenziate,
          nonche' le modalita' di individuazione e di valutazione dei
          titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione,
          ove   possibile,   di   parametri  riconosciuti  in  ambito
          scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:
               1)  posti  di  ricercatore,  sono effettuate anche due
          prove  scritte,  una delle quali sostituibile con una prova
          pratica, ed una orale;
               2)  posti  di  professore  associato,  sono effettuate
          anche  una  prova  didattica  e  la  discussione dei titoli
          scientifici; sono altresi' valutati le attivita' didattiche
          e  i  servizi  prestati  nelle  universita' e negli enti di
          ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui
          sia  richiesta  una  specifica  competenza in campo clinico
          ovvero,  con  riferimento  alle  scienze  motorie, in campo
          tecnico-addestrativo, l'attivita' svolta in detto campo;
               3)  posti  di  professore ordinario, e' effettuata una
          prova  didattica  per  i  candidati  non  appartenenti alla
          fascia  di  professore  associato;  sono  altresi' valutati
          l'attivita'   didattica   e   i   servizi   prestati  nelle
          universita'  e  negli enti di ricerca italiani e stranieri,
          nonche',  nelle  materie in cui sia richiesta una specifica
          competenza  in  campo  clinico ovvero, con riferimento alle
          scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attivita'
          svolta in detto campo;
              f)   l'accertamento,   con   decreto  rettorale,  della
          regolarita'    formale   degli   atti   delle   commissioni
          contenenti,  nel  caso di procedure relative a ricercatori,
          l'indicazione  del  vincitore, e la proposta di non piu' di
          due  idonei  per  ogni  posto bandito nel caso di procedure
          relative  a professori associati od ordinari. L'universita'
          che  ha  emanato il bando per la copertura del posto nomina
          in  ruolo  il  vincitore  nel  caso di procedure relative a
          ricercatori  e  puo',  nel  caso  di  procedure  relative a
          professori  associati  e  ordinari,  entro  sessanta giorni
          dalla  data di accertamento della regolarita' formale degli
          atti da parte del rettore:
               1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta
          dal  consiglio  di  facolta' che ha richiesto il bando, uno
          dei  due  idonei,  il  quale, in caso di rinuncia, perde il
          titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei.
          La   motivazione   fa  riferimento  a  specifiche  esigenze
          scientifiche e didattiche;
               2)  non  nominare  in  ruolo, previa delibera motivata
          assunta  dal  consiglio  di  facolta'  che  ha richiesto il
          bando,  a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno
          dei  due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche
          esigenze   scientifiche   e   didattiche.   In   tal   caso
          l'universita', decorso il periodo di sessanta giorni di cui
          alla   presente  lettera,  puo'  procedere  secondo  quanto
          previsto  ai  sensi della lettera g) ovvero puo' indire una
          nuova  procedura  di  valutazione  comparativa.  Qualora la
          facolta'  lasci  decorrere il periodo di sessanta giorni di
          cui  alla presente lettera senza deliberare sulla copertura
          del  posto  ai  sensi  del numero 1) o del presente numero,
          essa  potra'  avvalersi  della  possibilita' prevista dalla
          lettera  g)  o  indire  una  nuova procedura di valutazione
          comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due
          anni dall'accertamento della regolarita' formale degli atti
          relativi  alla valutazione comparativa non utilizzata dalla
          facolta' per coprire il posto;
              g)  la  possibilita',  nel caso di procedure relative a
          professori associati e ordinari, per le universita' che non
          hanno  emanato  il  bando per la copertura del posto ovvero
          che,  pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli
          idonei  di  cui  alla  lettera f), di nominare in ruolo per
          chiamata   i   candidati  risultati  idonei  a  seguito  di
          valutazioni    comparative    svoltesi    in   altre   sedi
          universitarie       per       lo       stesso       settore
          scientifico-disciplinare,  dopo  il  decorso nelle medesime
          sedi  del  termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle
          procedure  di valutazione comparativa relative a professori
          associati  e  ordinari,  salvo il caso di rinuncia ai sensi
          della  lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo
          da  parte  delle  universita' entro il termine di tre anni,
          decorrente  dalla  data  del  provvedimento di accertamento
          della  regolarita' formale degli atti della commissione che
          li ha proposti;
              h)  i  termini  per  l'espletamento  della procedura di
          valutazione   e  le  relative  forme  di  pubblicita',  che
          comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun
          candidato   da  ciascun  componente  la  commissione.  Tali
          giudizi,  in  ogni  caso, dovranno essere resi pubblici per
          via  telematica  e  tramite  il  Bollettino  ufficiale  del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica;
              i)  il  divieto,  per  i professori eletti in una delle
          commissioni  di  cui alla lettera b), di far parte di altre
          commissioni  per  un  periodo  di  un  anno,  per lo stesso
          settore  scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia
          di procedure di valutazione comparativa;
              l)  il  numero  massimo di domande di partecipazione da
          parte   di   un   candidato   a  procedure  di  valutazione
          comparativa in un periodo determinato;
              m)  il  divieto, per i professori ordinari, associati e
          per  i ricercatori, di partecipare in qualita' di candidati
          a valutazioni comparative per posti del medesimo livello».
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 marzo
          2000, n. 117 concernente: «Regolamento recante modifiche al
          decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.
          390,   concernente   le  modalita'  di  espletamento  delle
          procedure  per  il reclutamento dei professori universitari
          di  ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge
          3  luglio  1998,  n.  210»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 maggio 2000, n. 109».
             -  Si  riporta  il  comma  1,  dell'art.  16 del decreto
          legislativo.  30  dicembre  1992,  n.  503  (Norme  per  il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati  e  pubblici,  a  norma  dell'art. 3 della legge 23
          ottobre 1992, n. 421):
             «1.  E'  in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e
          degli enti pubblici non economici di permanere in servizio,
          con  effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
          ottobre  1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
          oltre  i  limiti  di  eta' per il collocamento a riposo per
          essi    previsti.    In   tal   caso   e'   data   facolta'
          all'amministrazione,   in   base   alle   proprie  esigenze
          organizzative  e  funzionali, di accogliere la richiesta in
          relazione   alla   particolare   esperienza   professionale
          acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
          ed  in  funzione dell'efficiente andamento dei servizi . La
          domanda  di trattenimento va presentata all'amministrazione
          di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti
          il  compimento  del  limite  di  eta' per il collocamento a
          riposo previsto dal proprio ordinamento».
             -  Si  riporta il comma 1 dell'art. 74 del decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112:
             «1  Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri,  le  agenzie,  incluse  le agenzie fiscali di cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti  pubblici  non economici, gli enti di ricerca, nonche'
          gli  enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
             a) omissis;
             b) omissis;
             c)  alla  rideterminazione delle dotazioni organiche del
          personale  non  dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
          enti  di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
          dieci  per cento della spesa complessiva relativa al numero
          dei posti di organico di tale personale.»
             - Si riporta il testo dell'art. 74, comma 1, lettera c),
          del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112 (Disposizioni
          urgenti  per  lo sviluppo economico, la semplificazione, la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria)  convertito con modificazioni
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
          personale  non  dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
          enti  di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
          dieci  per cento della spesa complessiva relativa al numero
          dei posti di organico di tale personale».