Art. 2.

          Misure per la qualita' del sistema universitario

  1.  A  decorrere  dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere
l'incremento  qualitativo delle attivita' delle universita' statali e
di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse,
una  quota  non  inferiore  al 7 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e   successive  modificazioni,  e  del  fondo  straordinario  di  cui
all'articolo  2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
progressivi  incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo
in considerazione:
   a)  la  qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi
formativi;
   b) la qualita' della ricerca scientifica;
   c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.
  2.  Le  modalita'  di  ripartizione delle risorse di cui al comma l
sono    definite    con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, da
adottarsi, in prima attuazione, (( entro il 31 marzo 2009, )) sentiti
il  Comitato  di  indirizzo  per  la  valutazione  della ricerca e il
Comitato  nazionale  per la valutazione del sistema universitario. ((
In  sede  di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui
al  comma  1 e' effettuata senza tener conto del criterio di cui alla
lettera c) del medesimo comma. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n.
          537:
             «Art.  5. (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio
          finanziario  1994  i mezzi finanziari destinati dallo Stato
          alle  universita'  sono  iscritti  in tre distinti capitoli
          dello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
              a)   fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle
          universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio
          statale  delle  spese  per  il funzionamento e le attivita'
          istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
          cui   all'art.   65   del decreto   del   Presidente  della
          Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382, e della spesa per le
          attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
              b)  fondo  per l'edilizia universitaria e per le grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio  statale  per la realizzazione di investimenti per
          le  universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in grandi
          attrezzature  scientifiche,  ivi compresi i fondi destinati
          alla  costruzione  di impianti sportivi, nel rispetto della
          legge  28  giugno  1977,  n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
              c)  fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo del
          sistema   universitario,   relativo   al  finanziamento  di
          specifiche  iniziative,  attivita' e progetti, ivi compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
             2.   Al  fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita'  sono  altresi'  attribuite  le  disponibilita'
          finanziarie  di  cui  all'art.  52,  comma  1,  del decreto
          legislativo   3   febbraio  1993,  n.  29  ,  e  successive
          modificazioni,  relative al personale delle universita', le
          disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei
          contratti  in itinere con il personale non docente, nonche'
          le  disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi
          di retribuzione del personale docente.
             3.  Nel  fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra
          le  universita'  in  misura  proporzionale  alla  somma dei
          trasferimenti  statali e delle spese sostenute direttamente
          dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e
          una  quota  di  riequilibrio,  da  ripartirsi sulla base di
          criteri    determinati    con    decreto    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentito   il   Consiglio   universitario   nazionale  e  la
          Conferenza  permanente dei rettori, relativi a standard dei
          costi   di   produzione  per  studente,  al  minore  valore
          percentuale   della   quota  relativa  alla  spesa  per  il
          personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario
          e  agli  obiettivi  di qualificazione della ricerca, tenuto
          conto   delle   dimensioni   e   condizioni   ambientali  e
          strutturali.
             4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
          attrezzature  scientifiche  e'  ripartito in relazione alle
          necessita'  di  riequilibrio delle disponibilita' edilizie,
          ed  alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di
          rilevante interesse nazionale.
             5.  Il  fondo  per  la programmazione dello sviluppo del
          sistema  universitario e' ripartito in conformita' ai piani
          di sviluppo.
             6.  Le  universita'  possono, altresi', stipulare con il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  accordi di programma per l'attribuzione delle
          risorse  finanziarie  di  cui  ai  commi  3,  4  e 5 per la
          gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
          e attivita' specifiche.
             7.  Salvo  quanto  previsto  al comma 2, il fondo per il
          finanziamento  ordinario  delle universita' e' determinato,
          per  l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti
          nello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e
          della   ricerca   scientifica   e  tecnologica  per  l'anno
          medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).
             8.  A  partire  dal 1995, la quota base del fondo per il
          finanziamento    ordinario    delle    universita'    sara'
          progressivamente  ridotta  e la quota di riequilibrio dello
          stesso  fondo  sara'  aumentata  almeno di pari importo. La
          quota  di  riequilibrio  concorre al finanziamento a regime
          delle  iniziative  realizzate  in  conformita'  ai piani di
          sviluppo.   Il  riparto  della  quota  di  riequilibrio  e'
          finalizzato  anche  alla  riduzione  dei  differenziali nei
          costi   standard   di   produzione   nelle   diverse   aree
          disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra
          le   aree   disciplinari,   tenendo   conto  delle  diverse
          specificita' e degli standard europei.
             9.  Le  funzioni  del Ministero dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  relative  allo  stato
          giuridico  ed  economico  dei professori universitari e dei
          ricercatori,  fatte  salve le competenze e le norme vigenti
          in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
          di  stato  giuridico,  sono  attribuite alle universita' di
          appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
          statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
          in materia di pubblicita'.
             10.  L'organico  di  ateneo  e'  costituito dai posti di
          personale  di ruolo, docente e ricercatore, gia' assegnati,
          da  quelli  recati  in  aumento nel piano di sviluppo delle
          universita'   per  il  triennio  1991-1993,  approvato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 ottobre 1991,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre
          1991,  dai  posti  di  ruolo  di personale non docente gia'
          assegnati  alla data del 31 agosto 1993, nonche' dal 50 per
          cento  di  quelli  previsti  nel predetto piano di sviluppo
          1991-1993.  Le  assunzioni,  sino  al  completamento  degli
          organici,   sono   effettuate   compatibilmente   con   gli
          stanziamenti  progressivamente  assegnati alle universita',
          sulla  base  di  criteri  finalizzati  al  riequilibrio del
          sistema   universitario   e   al   decongestionamento   dei
          mega-atenei.
             11.  Gli  organici nazionali del personale docente e non
          docente delle universita' sono costituiti dalla somma delle
          dotazioni organiche dei singoli atenei.
             12.  Le  modifiche  degli organici sono deliberate dalle
          universita'  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  Non sono
          consentite  modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto
          alla  spesa  complessiva per gli organici definiti al comma
          10.
             13.   A  partire  dall'anno  accademico  1994-1995,  gli
          studenti  universitari  contribuiscono  alla  copertura dei
          costi  dei  servizi  universitari  delle sedi centrali e di
          quelle  decentrate  attraverso il pagamento, a favore delle
          universita',  della  tassa  di  iscrizione e dei contributi
          universitari.  Dalla  stessa  data  sono  abolite le tasse,
          sovrattasse  ed  altre  contribuzioni  studentesche vigenti
          alla data di entrata in vigore della presente legge.
             14.   Le   singole   universita'  fissano  le  tasse  di
          iscrizione in lire 300.000.
             15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse
          di  cui  al comma 14 e' riservato alle regioni le quali, in
          base   a   convenzioni   da   stipularsi   con  le  singole
          universita',  stabiliscono  gli  obiettivi  di utilizzo. Le
          universita' possono inoltre stabilire contributi, d'importo
          variabile  secondo  le fasce di reddito di cui al comma 14,
          finalizzati  al miglioramento della didattica e, per almeno
          il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla
          legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e
          delle  tasse  non  puo'  superare  il quadruplo della tassa
          minima.
             16. Le universita' stabiliscono inoltre per gli studenti
          capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero
          totale   o   parziale   dalle   tasse   e   dai  contributi
          universitari.
             17.  Sono  mantenute  per l'anno accademico 1993-1994 le
          quote  di  compartecipazione  del  15 per cento su tutte le
          tasse  ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e
          4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
             18. I criteri generali per la determinazione del merito,
          dei  limiti  di  reddito  e  delle condizioni effettive del
          nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con
          il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
             19.  L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per
          gli   anni   accademici   successivi   all'anno  accademico
          1994-1995  e'  aumentato sulla base del tasso di inflazione
          programmato,  con  decreto  del Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica.
             20.  A  decorrere  dall'anno  accademico  1994-1995 sono
          abrogate  le  vigenti disposizioni in materia di esonero da
          tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa
          di  iscrizione  e  dai contributi universitari gli studenti
          beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I
          criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle universita'
          sulla base dei principi di uniformita' definiti dal decreto
          del   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  previsto
          dall'art.  4  della  legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche'
          sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali
          gia'  sottoscritti  con Paesi terzi. L'individuazione delle
          condizioni  economiche  va  effettuata  tenendo conto anche
          della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede
          di  prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
          il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
          all'art.  4  della  citata  legge puo' essere emanato anche
          nelle  more della costituzione della Consulta nazionale per
          il  diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della
          medesima legge.
             21.  I  provvedimenti di nomina, promozione e cessazione
          dal  servizio  del  personale  delle  universita'  non sono
          soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte
          dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di
          cui  all'art.  7,  comma  10, della legge 9 maggio 1989, n.
          168,   e'  esercitato  ai  soli  fini  della  Relazione  al
          Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di
          regolarita'  contabile  e  sui singoli atti della gestione.
          All'uopo  le universita' trasmettono alla Corte dei conti i
          consuntivi  annuali, corredati della relazione del rettore,
          dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti,
          non  oltre  quindici  giorni  dopo  la  loro approvazione e
          comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio
          finanziario a cui si riferiscono.
             22.  Nelle  universita',  ove  gia'  non  esistano, sono
          istituiti  nuclei  di valutazione interna con il compito di
          verificare,  mediante  analisi  comparative dei costi e dei
          rendimenti,  la  corretta gestione delle risorse pubbliche,
          la  produttivita'  della ricerca e della didattica, nonche'
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa.   I   nuclei  determinano  i  parametri  di
          riferimento del controllo anche su indicazione degli organi
          generali   di   direzione,  cui  riferiscono  con  apposita
          relazione almeno annualmente.
             23.  La  relazione  dei nuclei di valutazione interna e'
          trasmessa  al  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica   e  tecnologica,  al  Consiglio  universitario
          nazionale  e  alla Conferenza permanente dei rettori per la
          valutazione  dei  risultati  relativi all'efficienza e alla
          produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e
          per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio
          del  sistema  universitario, anche ai fini della successiva
          assegnazione  delle risorse. Tale valutazione e' effettuata
          dall'osservatorio  permanente da istituire, con decreto del
          Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della
          legge   9  maggio  1989,  n.  168  ,  previo  parere  delle
          competenti   Commissioni   parlamentari.  La  relazione  e'
          altresi'  trasmessa  ai Comitati provinciali della pubblica
          amministrazione,  di  cui  all'art. 17 del decreto-legge 13
          maggio  1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio 1991, n. 203.
             24.    L'organico    di   ciascuno   degli   Osservatori
          astronomici,  astrofisici  e  vesuviano  e'  costituito dai
          posti  del personale di ricerca gia' assegnati, nonche' dai
          posti  di  ruolo  di personale tecnico ed amministrativo in
          servizio  alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli
          per  i  quali  a tale data siano stati pubblicati i bandi o
          iniziate   le   procedure   di  concorso.  In  vista  della
          riorganizzazione    degli    Osservatori    astronomici   e
          astrofisici in un unico ente denominato «Istituto nazionale
          di  astronomia  ed  astrofisica»,  l'organico  nazionale e'
          costituito   dalla  somma  delle  dotazioni  organiche  dei
          singoli  osservatori,  dai  posti  di cui all'art. 30 della
          legge 29 gennaio 1986, n. 23 , ed agli articoli 11, 14 e 16
          del  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
          n.  163  ,  non  ancora  assegnati,  e  dai posti assegnati
          vacanti  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.    Analogamente,    in   vista   del   riordinamento
          dell'Osservatorio  vesuviano nell'ente denominato «Istituto
          nazionale    di    vulcanologia»,    rimangono    assegnati
          all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica
          e  i  posti  assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29
          gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e
          36  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 marzo
          1982, n. 163.
             25.  Le  dotazioni  organiche  delle istituzioni e degli
          enti  di  ricerca  sono  costituite dai posti coperti al 31
          agosto  1993,  dai  posti  per la cui copertura siano stati
          banditi  concorsi  o  iniziate procedure entro il 31 agosto
          1993,   nonche'   dai  posti  previsti  in  conseguenza  di
          operazioni   di  rideterminazione  delle  piante  organiche
          svolte  in  base  alle disposizioni e alle procedure di cui
          all'art.  13  dell'accordo  sindacale  reso  esecutivo  dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
          n. 171.
             26.  Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti
          di  ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite
          massimo  del  15  per  cento per ciascun anno dei posti non
          coperti  e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti
          per ciascun anno.
             27.  Sono  fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36
          della   legge   20   marzo  1975,  n.  70  ,  e  successive
          modificazioni,  e  dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso
          esecutivo  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 12
          febbraio  1991,  n.  171.  Sono  fatti  salvi,  altresi', i
          contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di
          ricerca   i  cui  oneri  ricadano  su  fondi  derivanti  da
          contratti  con  istituzioni  comunitarie ed internazionali,
          nonche'  quelli  derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto
          1973, n. 519.
             28.  Le  modalita' di applicazione all'Ente per le nuove
          tecnologie,  l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26
          e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato
          di  intesa  fra  il  Ministro per la funzione pubblica e il
          Ministro      dell'industria,      del      commercio     e
          dell'artigianato.».
             -  Si  riporta  il comma 428, dell'art. 2 della legge 24
          dicembre  2007,  n. 244 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2008):
             «428.  Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi
          per  gli adeguamenti retributivi per il personale docente e
          per  i  rinnovi  contrattuali  del restante personale delle
          universita',  nonche' in vista degli interventi da adottare
          in   materia   di   diritto   allo   studio,   di  edilizia
          universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il
          sistema  delle  universita',  nello stato di previsione del
          Ministero  dell'universita' e della ricerca e' istituito un
          fondo  con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro
          per  l'anno  2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e
          di  550  milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli
          importi  indicati  all'art.  3,  commi  140  e  146,  della
          presente  legge.  Tale  somma  e' destinata ad aumentare il
          Fondo  di finanziamento ordinario per le universita' (FFO),
          per  far  fronte  alle prevalenti spese per il personale e,
          per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e
          d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.».