Art. 3.

        Disposizioni per il diritto allo studio universitario
                     dei capaci e dei meritevoli

  1.  Al  fine  di  favorire  la  mobilita' degli studenti garantendo
l'esercizio  del  diritto  allo studio, il fondo per il finanziamento
dei  progetti  volti  alla realizzazione degli alloggi e residenze di
cui  alla  legge 14 novembre 2000, n. 338, e' integrato di 65 milioni
di euro per l'anno 2009.
  2.  Al  fine  di  garantire  la  concessione agli studenti capaci e
meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrato di
cui  all'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' incrementato
per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
  3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, (( per 65 milioni di euro
relativamente  al  comma  1  per 405 milioni di euro relativamente al
comma  2,  ))  si  fa  fronte  con  le  risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a
tale  scopo,  sono  prioritariamente  assegnate dal CIPE al Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca nell'ambito del
programma di competenza dello stesso Ministero.
  ((   3-bis.  All'articolo  3-bis,  comma  1,  quinto  periodo,  del
decreto-legge  9  maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  11  luglio  2003,  n.  170,  le parole: «due anni» sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni». ))
 
          Riferimenti normativi:
             - La   legge   14   novembre   2000,   n.  338  recante:
          «Disposizioni   in  materia  di  alloggi  e  residenze  per
          studenti   universitari»   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274.
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  della  legge  2
          dicembre  1991,  n.  390  (Norme  sul  diritto  agli  studi
          universitari):
             «Art.  16  (Prestiti  d'onore).  -  1.  Agli studenti in
          possesso  dei  requisiti di merito e di reddito individuati
          ai  sensi  dell'art. 4, comma 1, lettera a), possono essere
          concessi  dalle  aziende  ed  istituti di credito, anche in
          deroga  a  disposizioni  di  legge  e  di statuto, prestiti
          d'onore  destinati  a  sopperire  alle  esigenze  di ordine
          economico connesse alla frequenza degli studi.
             2.  Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente, senza
          interessi,   dopo   il   completamento   o   la  definitiva
          interruzione   degli  studi  e  non  prima  dell'inizio  di
          un'attivita'  di  lavoro  dipendente o autonomo. La rata di
          rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del
          reddito  del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal
          completamento   o   dalla   interruzione  degli  studi,  il
          beneficiario   che  non  abbia  iniziato  alcuna  attivita'
          lavorativa   e'   tenuto   al   rimborso  del  prestito  e,
          limitatamente al periodo successivo al completamento o alla
          definitiva  interruzione  degli  studi, alla corresponsione
          degli interessi al tasso legale.
             3.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  disciplinano  le
          modalita'  per  la  concessione dei prestiti d'onore e, nei
          limiti  degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono
          alla  concessione  di  garanzie  sussidiarie sugli stessi e
          alla  corresponsione degli interessi, sulla base di criteri
          definiti  con  decreto  del Ministro del tesoro di concerto
          con  il  Ministro,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome.
          Le  convenzioni  che  in  materia  le regioni stipulano con
          aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
              a)  i  termini  di  erogazione  rateale del prestito in
          relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
              b)  le  penali a carico dell'azienda o dell'istituto di
          credito  per  il  ritardo  nell'erogazione  delle  rate del
          prestito.
             4.  Ad  integrazione  delle  disponibilita'  finanziarie
          destinate  dalle regioni agli interventi di cui al presente
          articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il
          Ministero,  un  «Fondo  di  intervento  integrativo  per la
          concessione  dei  prestiti  d'onore». Il Fondo e' ripartito
          per  i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le
          procedure  per la concessione dei prestiti, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta del
          Ministro,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti
          tra  lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo
          assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo
          stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui
          al presente articolo».
             - Si  riporta l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
          289  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
             «Art.   61   (Fondo   per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi  nelle  medesime aree). 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
             2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si  provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
             3.   Il   fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
              a)   per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
              b)  per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
          massimizzare  l'efficacia  complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
             4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
          6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
             5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
             6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30  giugno  di  ogni anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
             7.  Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
             8.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
             9.  Le  economie  derivanti  da  provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
             10.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100  per  cento delle economie stesse, per il finanziamento
          di  nuovi  contratti  di programma. Per il finanziamento di
          nuovi  contratti  di  programma  una  quota pari all'85 per
          cento  delle  economie  e' riservata alle aree depresse del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
             11. ....
             12. ....
             13.  Nei  limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12  gennaio  2001.  Il CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma  devono  produrre istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
             - Si riporta il comma 1, quinto periodo, dell'art. 3-bis
          del  decreto-legge  9  maggio  2003,  n.  105 (Disposizioni
          urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in
          materia   di   abilitazione   all'esercizio   di  attivita'
          professionali),  convertito,  con modificazioni dalla legge
          11  luglio  2003,  n.  170,  come modificato dalla presente
          legge:
             «Il  mandato  dei  componenti  del  CNSU rinnovato ha la
          durata  di tre  anni  ed  entro  tale  termine  coloro  che
          conseguono  la  laurea  triennale non decadono dalla carica
          qualora  si  iscrivano  ad un corso di laurea specialistica
          entro  l'anno  accademico successivo al conseguimento della
          laurea stessa.».