(( Art. 3-bis Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori 1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati modalita' e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe e' aggiornata con periodicita' annuale. ))