(( Art. 3-bis

             Anagrafe nazionale dei professori ordinari
                    e associati e dei ricercatori

  1.   A   decorrere   dall'anno   2009,  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca sono individuati
modalita' e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri
per  la  finanza  pubblica,  presso  il  Ministero,  di  una Anagrafe
nazionale  nominativa  dei  professori  ordinari  e  associati  e dei
ricercatori,   contenente   per   ciascun   soggetto  l'elenco  delle
pubblicazioni  scientifiche  prodotte.  L'Anagrafe  e' aggiornata con
periodicita' annuale. ))