(( Art. 3-ter

                Valutazione dell'attivita' di ricerca

  1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382, destinati a
maturare  a  partire  dal  1°  gennaio  2011,  sono  disposti  previo
accertamento  da parte della autorita' accademica della effettuazione
nel biennio precedente di pubblicazione scientifiche.
  2.   I    criteri  identificanti  il  carattere  scientifico  delle
pubblicazioni  sono  stabiliti  con  apposito  decreto  del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, su proposta del
Consiglio  universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo
per la valutazione della ricerca.
  3.  La  mancata  effettuazione  di  pubblicazioni  scientifiche nel
biennio  precedente  comporta la diminuzione della meta' dello scatto
biennale.
  4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente
triennio    non   abbiano   effettuato   pubblicazioni   scientifiche
individuate  secondo  i  criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla
partecipazione  alle  commissioni  di  valutazione comparativa per il
reclutamento  rispettivamente  di  professori  di  I e II fascia e di
ricercatori. ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo degli articoli 36 e 38 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  11  luglio 1980, n. 382
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica):
             «Art.   36.   (Progressione   economica  del  ruolo  dei
          professori  universitari).  - La progressione economica nel
          ruolo  dei  professori  universitari,  articolato nelle due
          fasce dei professori ordinari e dei professori associati e'
          determinata  dalle  disposizioni  contenute  nei successivi
          commi del presente articolo.
             Ai  professori  appartenenti  alla prima fascia all'atto
          del  conseguimento  della nomina ad ordinario e' attribuita
          la  classe  di  stipendio  corrispondente al 48,6 per cento
          della  retribuzione  del  dirigente  generale  di livello A
          dello   Stato,  comprensiva  dell'eventuale  indennita'  di
          funzione.
             Fino  al  conseguimento  della  nomina  ad  ordinario lo
          stipendio  e'  pari al 92 per cento di quello risultante al
          precedente    comma    ferma   restando   la   possibilita'
          dell'aumento biennale del 2,50 per cento.
             L'ulteriore  progressione  economica  si sviluppa in sei
          classi  biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento
          della  classe  attribuita ai medesimi all'atto della nomina
          ad   ordinario  ovvero  del  giudizio  di  conferma  ed  in
          successivi  scatti  biennali  del  2,50 per cento calcolati
          sulla classe di stipendio finale.
             Lo  stipendio  spettante ai professori appartenenti alla
          seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante,
          a parita' di posizione al professore della prima fascia.
             La   misura   del  trattamento  economico  previsto  dai
          precedenti  commi  e'  maggiorata del 40 per cento a favore
          dei  professori  universitari  che  abbiano  optato  per il
          regime di impegno a tempo pieno.
             I professori universitari di ruolo in servizio alla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto sono inquadrati
          nella  prima  fascia del ruolo dei professori universitari,
          dalla  stessa data ai fini giuridici e dal 1° novembre 1980
          ai  fini  economici,  sulla  base  degli  anni  di servizio
          riconosciuti  nella  carriera  di  appartenenza per effetto
          delle  vigenti  disposizioni,  ovvero,  se piu' favorevoli,
          sulla  base  di  quelli  risultanti  dal riconoscimento dei
          servizi previsti dal presente decreto.
             Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento
          giuridico   nel  ruolo  godeva  del  trattamento  economico
          corrispondente  alla  classe  finale di stipendio conserva,
          qualora   piu'  favorevole,  il  diritto  all'equiparazione
          economica  alla  retribuzione  del  dirigente  generale  di
          livello   A  dello  Stato,  in  applicazione  dei  principi
          derivanti  dalle  norme  sulle  carriere e retribuzioni dei
          Dirigenti  statali.  Nel caso in cui lo stesso abbia optato
          per  il  regime  di impegno a tempo definito, la differenza
          tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli
          compete  in applicazione del presente decreto e' conservata
          a   titolo   di   assegno   ad   personam   pensionabile  e
          riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.
             In  sede  di primo inquadramento e successivamente nelle
          ipotesi  di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad
          altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello
          iniziale  di  inquadramento  o rispettivamente di accesso a
          posizione  superiore, sono attribuiti nella nuova posizione
          stipendiale  tanti  scatti  del 2,50 per cento necessari ad
          assicurare  uno  stipendio di importo pari o immediatamente
          superiore a quello in godimento.».
             «Art.   38   (Progressione   economica   del  ruolo  dei
          ricercatori). ― La progressione economica dei ricercatori
          universitari   confermati   si  sviluppa  in  sette  classi
          biennali  di  stipendio  pari  ciascuna all'8 per cento del
          parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del
          2,50 per cento, calcolati sulla classe finale.
             Ogni  punto  parametrale corrisponde a lire 18.000 annue
          lorde.
             Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in
          ruolo,  e fino al conseguimento del giudizio favorevole per
          l'immissione  nella  fascia  dei ricercatori confermati, e'
          attribuito  lo  stipendio corrispondente al parametro 300 e
          gli  aumenti  biennali del 2,50 per cento calcolati su tale
          parametro.
             Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneita'
          sono  inquadrati  nel  ruolo dei ricercatori universitari a
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto  agli  effetti  giuridici e dalla data di effettiva
          assunzione in servizio agli effetti economici.
             Al  personale  provvisto  di  uno  stipendio superiore a
          quello  previsto  per  la  classe iniziale di stipendio dei
          ricercatori,  sono  attribuiti gli scatti biennali del 2,50
          per   cento   calcolati   sulla   medesima,  necessari  per
          assicurare  uno  stipendio di importo pari o immediatamente
          superiore a quello in godimento.».