(( Art. 3-ter Valutazione dell'attivita' di ricerca 1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorita' accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazione scientifiche. 2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. 3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della meta' dello scatto biennale. 4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica): «Art. 36. (Progressione economica del ruolo dei professori universitari). - La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati e' determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo. Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennita' di funzione. Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio e' pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilita' dell'aumento biennale del 2,50 per cento. L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale. Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante, a parita' di posizione al professore della prima fascia. La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi e' maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1° novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se piu' favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto. Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora piu' favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto e' conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera. In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.». «Art. 38 (Progressione economica del ruolo dei ricercatori). â La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale. Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde. Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro. Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneita' sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di effettiva assunzione in servizio agli effetti economici. Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.».