(( Art. 3-quater Pubblicita' delle attivita' di ricerca delle universita' 1. Con periodicita' annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attivita' di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonche' i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione e' pubblicata sul sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attibuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n, 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e per il testo del comma 428, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si veda la nota all'art. 2.