(( Art. 3-quater

      Pubblicita' delle attivita' di ricerca delle universita'

  1.  Con  periodicita'  annuale,  in  sede di approvazione del conto
consuntivo  relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al
consiglio  di  amministrazione  e  al  senato  accademico un'apposita
relazione  concernente  i  risultati  delle  attivita' di ricerca, di
formazione  e  di  trasferimento  tecnologico nonche' i finanziamenti
ottenuti  da  soggetti pubblici e privati. La relazione e' pubblicata
sul    sito   internet   dell'Ateneo   e   trasmessa   al   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca.  La  mancata
pubblicazione  e  trasmissione  sono  valutate  anche  ai  fini della
attibuzione   delle   risorse  finanziarie  a  valere  sul  Fondo  di
finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993,  n, 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma
428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
          n.  537  e  per  il  testo del comma 428, dell'art. 2 della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 si veda la nota all'art. 2.