(( Art. 3-quinquies

      Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni
         di alta formazione artistica, musicale e coreutica

  1.  Attraverso  appositi decreti ministeriali emanati in attuazione
dell'articolo  9  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212,  sono  determinati  gli
obiettivi  formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali
l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.
))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   8  luglio  2005,  n.  212
          (Regolamento  recante  disciplina  per la definizione degli
          ordinamenti  didattici delle Istituzioni di alta formazione
          artistica,  musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della
          legge 21 dicembre 1999, n. 508).
             «Art.  9.  (Obiettivi e attivita' formative qualificanti
          dei corsi). - 1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM,
          e'  individuato  il  60  per  cento  dei  crediti formativi
          necessari  per  ciascun  corso,  conseguiti nelle attivita'
          formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
              a)  attivita'  formative  relative  alla  formazione di
          base;
              b)  attivita'  formative caratterizzanti la scuola e il
          livello del corso.
             2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al comma 1, i corsi
          prevedono:
              a) attivita' formative relative alla preparazione della
          prova  finale  per  il  conseguimento  del  titolo  e,  con
          riferimento  al  diploma  accademico,  alla  verifica della
          conoscenza della lingua straniera;
              b)  attivita'  formative  ulteriori, volte ad acquisire
          conoscenze  linguistiche,  nonche'  abilita' informatiche e
          telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento
          nel  mondo del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad
          agevolare  le  scelte professionali, mediante la conoscenza
          diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo'
          dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi
          e di orientamento;
              c)   attivita'   formative   in   uno   o  piu'  ambiti
          disciplinari  affini  o  integrativi  a  quelli  di  base e
          caratterizzanti,   anche   con  riguardo  alle  culture  di
          contesto e alla formazione interdisciplinare.
             3.  Le  attivita'  formative  comprendono,  ove  ad esse
          correlate,   attivita'   di  laboratorio  e  di  produzione
          artistica.
             4.  Con il medesimo decreto e', altresi', determinato il
          numero  dei  crediti  riservati  ad attivita' autonomamente
          scelte  dallo  studente,  comunque  non  inferiore al 5 per
          cento e non superiore al 15 per cento.».