Art. 4.

                   Norma di copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni
di  euro  per  l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a
141  milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  lineare  delle dotazioni finanziarie delle
missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero  per gli importi indicati
nell'elenco  1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni
sono  escluse  le  spese  indicate  nell'articolo  60,  comma  2, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'  quelle  connesse
all'istruzione ed all'universita'.
 
          Riferimenti normativi:
             -   Si   riporta   il  comma  2,  dell'articolo  60  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «2.  Dalle  riduzioni  di cui al comma 1 sono escluse le
          dotazioni   di   spesa  di  ciascuna  missione  connesse  a
          stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese
          per  interessi;  alle poste correttive e compensative delle
          entrate,  comprese le regolazioni contabili con le Regioni;
          ai  trasferimenti  a  favore degli enti territoriali aventi
          natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita';
          delle   risorse   destinate  alla  ricerca;  delle  risorse
          destinate  al  finanziamento  del 5 per mille delle imposte
          sui   redditi   delle   persone   fisiche;  nonche'  quelle
          dipendenti  da  parametri stabiliti dalla legge o derivanti
          da accordi internazionali.».