IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
  Visto  il  Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
  Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modifiche;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 392, del 6
ottobre 1998;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
  Visto  il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione, al
Sottosegretario  di  Stato  on.  Francesca  Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
  Considerando  il  dilagare  del  fenomeno  di  uccisione di animali
mediante  l'utilizzo  di  esche  o  bocconi  avvelenati sia in ambito
urbano, che extraurbano nonche' le sempre piu' frequenti morti tra la
fauna  selvatica  per  ingestione  di  sostanze  tossiche abbandonate
volontariamente  nell'ambiente,  con  conseguenti  rilevanti danni al
patrimonio  faunistico  selvatico e in particolare alle specie in via
di estinzione;
  Tenuto  conto  che  la  presenza  di veleni e sostanze tossiche sul
territorio,   in   particolare   sotto  forma  di  esche  o  bocconi,
rappresenta   un  serio  rischio  per  la  popolazione  umana  e  per
l'ambiente,  sia  direttamente,  in  particolare  per  i bambini, che
indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;
                               Ordina:

                               Art. 1.

                              Finalita'
  1.  La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni
o  sostanze  nocive  costituisce  un  grave  rischio  per  la  salute
dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.
  2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell'incolumita'  delle  persone,  degli  animali  e dell'ambiente e'
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e  abbandonare  esche  e  bocconi  avvelenati  o  contenenti sostanze
tossiche  o  nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato,
altresi',  la  detenzione,  l'utilizzo  e  l'abbandono  di  qualsiasi
alimento  preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o
lesioni al soggetto che lo ingerisce .
  3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a causa
di   esche   o  bocconi  avvelenati  deve  segnalare  alle  Autorita'
competenti.
  4.  Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da
ditte  specializzate, debbono essere effettuate con modalita' tali da
non  nuocere  in  alcun  modo le persone e le altre specie animali, e
pubblicizzate  dalle  stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone
interessate  con  almeno  cinque  giorni  lavorativi  d'anticipo.  La
tabellazione   dovra'  contenere  l'indicazione  della  presenza  del
veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento,
la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.