Art. 2.

                   Compiti del medico veterinario
  1.  Il  medico  veterinario  che,  sulla base di una sintomatologia
conclamata,  emette  diagnosi  di sospetto di avvelenamento o viene a
conoscenza  di  un  caso  di  avvelenamento di un esemplare di specie
animale  domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al
sindaco  e  al  Servizio  veterinario  della Azienda sanitaria locale
territorialmente competente.
  2.  In  caso  di  decesso  dell'animale  il medico veterinario deve
inviare  le  spoglie  e ogni altro campione utile all'identificazione
del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto
zooprofilattico  sperimentale competente per territorio, accompagnati
da  referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica.
A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di
avvelenamento  confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale,
il  medico veterinario, ove ritenga, puo' emettere diagnosi autonoma,
senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.