Art. 2. Compiti del medico veterinario 1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente. 2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, puo' emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.