Art. 3.

               Istituti Zoooprofilattici Sperimentali
  1.  Gli  Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad
autopsia  l'animale  ed  effettuare le opportune analisi sui campioni
pervenuti o prelevati in sede autoptica.
  2.  L'Istituto  di  cui  al comma 1, deve eseguire le analisi entro
trenta  giorni  dall'arrivo  del  campione e comunicarne gli esiti al
medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario
dell'Azienda  sanitaria locale territorialmente competente e, qualora
positivo, all'Autorita' giudiziaria.