Art. 4.

                         Compiti del sindaco
  1.  Il  sindaco,  a  seguito  della segnalazione di cui all'art. 2,
comma  1,  deve  dare  immediate  disposizioni  per l'apertura di una
indagine,  da  effettuare  in  collaborazione  con le altre Autorita'
competenti.
  2.  Il  sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'art. 1,
provvede  ad  attivare  tutte  le iniziative necessarie alla bonifica
dell'area interessata.
  3.  Il  sindaco,  entro  48  ore dall'accertamento della violazione
dell'  art.  1, provvede, in particolare, ad individuare le modalita'
di  bonifica  del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento,
prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonche' ad
intensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.
  4. Per garantire una uniforme applicazione delle attivita' previste
dal  presente  articolo,  e' attivato, presso ciascuna Prefettura, un
«Tavolo  di  coordinamento»  per  la  gestione  degli  interventi  da
effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
  5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suo
rappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, dai
sindaci  delle  aree  interessate  e  da  rappresentanti  dei Servizi
veterinari  delle Aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello
Stato,  degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali competenti per
territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di polizia locali.