Art. 5. Obblighi per i produttori 1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso in cui la forma commerciale sia «un'esca», deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio. 2. Nell' etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono essere indicati le modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.