Art. 5.

                      Obblighi per i produttori
  1.   I   produttori   di  presidi  medico-chirurgici,  di  prodotti
fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei
topicidi,  ratticidi,  lumachicidi  e  nematocidi  ad  uso domestico,
civile ed agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante che
lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso
in  cui  la  forma commerciale sia «un'esca», deve essere previsto un
contenitore con accesso solo all'animale bersaglio.
  2.  Nell'  etichetta  dei  prodotti di cui al comma 1 devono essere
indicati le modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.