IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che,  al  fine  di  assicurare  un  adeguato e tempestivo sostegno ai
familiari  delle  vittime  di gravi incidenti sul lavoro, anche per i
casi  in  cui  le  vittime  medesime  risultino prive della copertura
assicurativa  obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha
istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;
  Visto  che  il  medesimo  art.  1,  comma 1187, ha previsto che con
decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
sociali  siano  definite le tipologie dei benefici concessi nonche' i
requisiti e le modalita' di accesso agli stessi;
  Visto  che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la
somma  di  2,5  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2  luglio  2007  con il quale sono stati individuate le tipologie dei
benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi
ai  sensi  dell'art.  1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
  Visto l'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale  ha  incrementato  la  dotazione del Fondo di cui sopra «di 2,5
milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010»;
  Visto  l'art.  9,  comma  4,  lettera d), del decreto legislativo 9
aprile  2008,  n.  81,  il  quale  dispone che l'INAIL «eroga, previo
trasferimento  delle  necessarie  risorse  da parte del Ministero del
lavoro  della  salute  e  delle politiche sociali, le prestazioni del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296»  e  che  «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono  fornite  con riferimento agli infortuni verificatisi a far data
dal 1° gennaio 2007»;
  Visto  l'art.  9,  comma  7,  lettera e), del decreto legislativo 9
aprile  2008,  n.  81,  il  quale dispone che l'IPSEMA «eroga, previo
trasferimento  delle  necessarie  risorse  da parte del Ministero del
lavoro  della  salute  e  delle politiche sociali, le prestazioni del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «in
sede  di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con
riferimento  agli  infortuni  verificatisi  a far data dal 1° gennaio
2007»;
  Vista  la  legge  n.  493 del 3 dicembre 1999 recante «Norme per la
tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro  gli  infortuni domestici» ed, in particolare, l'art. 7, comma
5, e successive disposizioni attuative di cui al decreto ministeriale
del  31  gennaio  2006, in merito alla «Estensione dell'assicurazione
contro  gli  infortuni  in  ambito  domestico  ai  casi di infortunio
mortale»;
  Vista  la  nota  dell'8  settembre  2008  con  la quale l'INAIL, in
raccordo  con  l'IPSEMA,  ha  comunicato  la  stima  della  spesa per
l'esercizio  finanziario  2008  per l'erogazione della prestazione di
cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Ritenuto  che,  in  fase  di prima applicazione della normativa, le
prestazioni  erogate  dal  Fondo  debbano  essere  destinate  ai soli
familiari  dei  lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro e
consistere  in  una  prestazione  una  tantum  in favore dei predetti
familiari;
  Ritenuto,  altresi',  che  occorre  provvedere  alla  modifica  del
decreto   2  luglio  2007  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo  9,  comma  4,  lettera  d)  e  comma 7, lettera e), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
                              Decreta:


                               Art. 1.

                     Benefici erogati dal Fondo

  1.  Il  Fondo  di  sostegno  per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni  sul  lavoro, di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27
dicembre  2006, n. 296, come modificato dall'art. 2, comma 534, della
legge  24  dicembre 2007, n. 244, eroga una prestazione una tantum al
nucleo  dei  familiari  superstiti dei lavoratori deceduti a causa di
infortunio  sul  lavoro.  La  prestazione  erogata  dal  Fondo non e'
soggetta  a  rivalsa  e  non  limita l'ammontare del risarcimento del
danno in favore dei familiari del lavoratore.
  2.  L'importo della prestazione di cui al comma 1 e' parametrato al
numero  dei  familiari  superstiti  del lavoratore, ed e' annualmente
determinato in relazione alle risorse disponibili.
  3.  Per  gli  eventi  verificatesi  tra  il 1° gennaio 2007 e il 31
dicembre  2008  l'importo  della  prestazione  di  cui  al comma 1 e'
determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

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  Tipologia  | N. superstiti  | Importo per nucleo superstiti (euro)
=====================================================================
      A      |       1        |                1.500
      B      |       2        |                1.900
      C      |       3        |                2.200
      D      |   Piu' di 3    |                2.500

4.  La  prestazione una tantum a carico del Fondo viene erogata anche
ai   superstiti   dei  lavoratori  privi  di  copertura  assicurativa
obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124, di seguito
denominato Testo Unico.
  5.  Con  riferimento  agli infortuni mortali in ambito domestico la
prestazione  una  tantum  a  carico del Fondo e' erogata ai familiari
superstiti  degli assicurati di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre
1999, n. 493.
  6.  Il  beneficio  di  cui al comma 1, non soggetto a tassazione in
relazione  alla  natura  e  finalita'  dell'erogazione  in analogia a
quanto  previsto  dall'art.  34,  comma 3, del decreto del Presidente
della   Repubblica n.   601/1973   e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  e'  cumulabile  con altre misure di sostegno in favore
dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro.
  7. Nei casi di erogazione della prestazione una tantum da parte del
Fondo, l'INAIL o l'IPSEMA liquidano un'anticipazione della rendita ai
superstiti,  di  cui  all'art.  85  del  Testo  Unico,  dei  soggetti
assicurati.
  8.  Ferme  restando le misure e le condizioni previste dall'art. 85
del  Testo  Unico,  l'importo dell'anticipazione di cui al comma 7 e'
pari  a  3/12 della rendita annua calcolata sulla retribuzione valida
ai   fini   della   determinazione  del  minimale  di  legge  per  la
liquidazione  delle  rendite  di cui all'art. 116, comma 3, del Testo
Unico.