Art. 2.

           Familiari superstiti aventi diritto ai benefici
                         a carico del Fondo

  1.  Ferme  restando  le  condizioni previste dall'art. 85 del Testo
Unico,  il  beneficio di cui all'art. 1, nell'importo complessivo ivi
stabilito, spetta:
   a)  ai  familiari  superstiti  del  lavoratore  deceduto, indicati
all'art. 85, comma 1, punti 1) e 2), del Testo Unico;
   b)  in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a
quelli indicati nei punti 3) e 4), del medesimo art. 85.
  2. In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise
tra i medesimi in parti uguali.
  3.  Nei  confronti  di coloro i quali abbiano presentato domanda di
concessione del beneficio ai sensi del decreto 2 luglio 2007 indicato
in  premessa,  i  beneficiari  sono  individuati con riferimento alle
previsioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto.