Art. 3.

           Modalita' di accesso ai benefici ed erogazioni

  1.  Fermo  restando  il disposto di cui all'art. 5, il beneficio di
cui  all'art.  1,  e'  erogato,  previa  istanza, entro trenta giorni
dall'accertamento  sommario  dal  quale  risulti  che  il decesso sia
riconducibile ad infortunio sul lavoro.
  2. L'istanza deve essere presentata, o inviata a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, entro 40 giorni dalla data del decesso, da
uno  solo  degli  aventi  diritto alle sedi competenti per territorio
dell'Istituto presso cui il lavoratore deceduto era assicurato.
  3.  Nel caso di lavoratori non assicurati, le istanze devono essere
inviate  all'IPSEMA,  per  i  superstiti  dei lavoratori occupati nel
settore marittimo e aereo, o all'INAIL.
  4.  Unicamente per gli infortuni verificatisi antecedentemente alla
data  di  pubblicazione  del  presente  decreto e per i quali non sia
stata  gia'  trasmessa la relativa istanza, la medesima dovra' essere
presentata,  con  le  stesse  modalita'  di  cui al comma 1, entro 40
giorni dalla predetta data.
  5.  L'istanza  deve  essere  formulata  utilizzando  la modulistica
allegata al presente decreto.