Art. 6.

                   Ripartizione e rendicontazione

  1.  Le  prestazioni  di  cui  all'art.1,  sono erogate dall'INAIL e
dall'IPSEMA,  previo  trasferimento delle risorse necessarie da parte
del  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e
ripartite  proporzionalmente tra gli Istituti assicuratori sulla base
del numero degli eventi mortali stimati.
  2.  Al  fine  di monitorare l'andamento del fenomeno infortunistico
nonche'  l'utilizzo  delle  risorse  a  tal fine trasferite, entro 30
giorni dall'approvazione dei relativi bilanci l'INAIL e l'IPSEMA sono
tenute  a  presentare  al  Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali il rendiconto annuale della relativa gestione.
  3.  In  sede di prima applicazione, tenuto conto delle modalita' di
accesso   ai   benefici  di  cui  all'art. 3,  la  presentazione  dei
rendiconti  di cui al comma 2 e' fissata all'approvazione dei bilanci
per l'esercizio finanziario 2009.
  4.  Eventuali  economie  di  gestione  sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato.