Art. 7.

                       Contenzioso giudiziario

  1.  Il contenzioso giudiziario avverso il diniego della prestazione
derivante  dall'esito  negativo dell'accertamento sommario e' posto a
carico dell'INAIL e dell'IPSEMA.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e  per  la  registrazione ed entra in vigore decorsi 15 giorni
dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 19 novembre 2008
                                                Il Ministro : Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2008
Ufficio  controllo  atti  servizi  alla  persona  e  beni  culturali,
   registro n. 6, foglio n. 147