Art. 14.


Attuazione    della   direttiva   2007/44/CE   sulla   partecipazione
dell'industria    nelle    banche;   disposizioni   in   materia   di
amministrazione  straordinaria  e  di  fondi  comuni  di investimento
                    speculativi (cd. hedge fund)


  1.  Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del (( testo unico
delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia, di cui al )) decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (( Al comma 8-bis del medesimo
articolo  19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993,  le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» sono soppresse.
))  Ai  soggetti che, anche attraverso societa' controllate, svolgono
in  misura  rilevante  attivita' d'impresa in settori non bancari ne'
finanziari  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo 19 del medesimo
decreto  legislativo e' rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano
le   condizioni   previste   dallo   stesso  articolo  e,  in  quanto
compatibili,   dalle   relative   disposizioni   di  attuazione.  Con
riferimento   a  tali  soggetti  deve  essere  inoltre  accertata  la
competenza  professionale  generale  nella gestione di partecipazioni
ovvero,  considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione
da  acquisire  consente  di  esercitare,  la competenza professionale
specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia puo' chiedere ai
medesimi   soggetti   ogni   informazione  utile  per  condurre  tale
valutazione.
  2.  Il  primo  periodo  del  comma  l dell'articolo 12, del decreto
legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  e' sostituito dal seguente:
«Fatta  eccezione  per  quanto previsto dal comma 18-bis del presente
articolo  e  salvo  che  il  Comitato,  senza oneri aggiuntivi per la
finanza  pubblica,  non individui modalita' operative alternative per
attuare  il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei
principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicita', l'Agenzia del
demanio  provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento.».
  3.  All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
dopo  il comma 18 e' aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in
cui  i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca
d'Italia  si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli  articoli  70  e  seguenti,  98  e 100 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  o  l'articolo 56 del decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58, recante il testo unico delle disposizioni in
materia  di  intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza
puo'  essere  composto  da  un  numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione  straordinaria dura per il periodo del congelamento
e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla
cessazione  degli  effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia,
sentito  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  ne  autorizzi  la
chiusura  anticipata. Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni
momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  seguenti  disposizioni  del
presente  articolo,  intendendosi  comunque  esclusa  ogni competenza
dell'Agenzia  del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da
11  a  17,  ad  eccezione  del comma 13 lettera a). Quanto precede si
applica  anche  agli  intermediari sottoposti alla vigilanza di altre
Autorita', secondo la rispettiva disciplina di settore.».
  4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n.  109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia
del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti
parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12».
  5.  All'articolo  56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
  «3-bis.  Le  operazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  effettuate in
attuazione  dell'articolo  27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista
della  liquidazione  dei beni del cedente, non costituiscono comunque
trasferimento  di  azienda,  di  ramo  o  di  parti dell'azienda agli
effetti previsti dall'articolo 2112 (( del codice civile.». ))
  6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parita' di trattamento
dei  partecipanti,  il  regolamento  dei fondi comuni di investimento
speculativi puo' prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
   a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in
un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto
del  fondo,  la SGR puo' sospendere il rimborso delle quote eccedente
tale  ammontare  in  misura  proporzionale  alle  quote  per le quali
ciascun  sottoscrittore  ha  richiesto  il  rimborso.  Le  quote  non
rimborsate   sono   trattate  come  una  nuova  domanda  di  rimborso
presentata  il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi
parziali.
   b)  nei casi eccezionali in cui la cessione di attivita' illiquide
del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, puo'
pregiudicare  l'interesse dei partecipanti, la SGR puo' deliberare la
scissione  parziale  del fondo, trasferendo le attivita' illiquide in
un  nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero
di  quote  del  nuovo  fondo  uguale a quello che detiene nel vecchio
fondo.  Il  nuovo  fondo  non puo' emettere nuove quote; le quote del
nuovo  fondo vengono rimborsate via via che le attivita' dello stesso
sono liquidate.
  7.  Le  modifiche  al  regolamento dei fondi per l'inserzione delle
clausole  di  cui  al  comma  6  entrano  in  vigore il giorno stesso
dell'approvazione  da  parte  della Banca d'Italia e sono applicabili
anche  alle  domande  di  rimborso  gia'  presentate  ma  non  ancora
regolate.
  8.  Sono  abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un
fondo   speculativo  previsti  da  norme  di  legge  o  dai  relativi
regolamenti di attuazione.
  9.  La  Banca  d'Italia  definisce con proprio regolamento le norme
attuative  dei  commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare
riferimento   alla   definizione   di   attivita'   illiquide,   alle
caratteristiche  dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle
procedure  per  l'approvazione  delle  modifiche  dei  regolamenti di
gestione  dei  fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione
delle  misure  di  cui  al  comma  6,  siano detenute quote di valore
inferiore  al  minimo  previsto  per l'investimento in quote di fondi
speculativi.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 385 del 1993, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  19  (Autorizzazioni).  -  1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
          di  partecipazioni  rilevanti  in  una banca e in ogni caso
          l'acquisizione  di  azioni  o  quote  di banche da chiunque
          effettuata  quando  comporta,  tenuto  conto delle azioni o
          quote gia' possedute, una partecipazione superiore al 5 per
          cento  del  capitale  della banca rappresentato da azioni o
          quote con diritto di voto.
             2.   La  Banca  d'Italia  autorizza  preventivamente  le
          variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano
          il  superamento  dei  limiti  dalla  medesima  stabiliti e,
          indipendentemente  da  tali  limiti,  quando  le variazioni
          comportano il controllo della banca stessa.
             3.  L'autorizzazione  prevista dal comma 1 e' necessaria
          anche  per l'acquisizione del controllo di una societa' che
          detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
             4.  La  Banca  d'Italia  individua  i  soggetti tenuti a
          richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti  derivanti
          dalle  partecipazioni  rilevanti spettano o sono attribuiti
          ad  un  soggetto  diverso dal titolare delle partecipazioni
          stesse.
             5.  La  Banca  d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
          ricorrono  condizioni  atte a garantire una gestione sana e
          prudente  della banca; l'autorizzazione puo' essere sospesa
          o revocata.
             6. [Abrogato]
             7. [Abrogato]
             8.   Se  alle  operazioni  indicate  nei  commi  1  e  3
          partecipano  soggetti  appartenenti a Stati extracomunitari
          che  non  assicurano  condizioni  di reciprocita', la Banca
          d'Italia  comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del quale il
          Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  puo'  vietare
          l'autorizzazione.
             8-bis.  Le autorizzazioni previste dal presente articolo
          e  il  divieto  previsto  dal  comma  6  si applicano anche
          all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo
          derivante  da  un  contratto con la banca o da una clausola
          del suo statuto.
             9. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni
          del   CICR,   emana  disposizioni  attuative  del  presente
          articolo.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n. 109 (Misure per
          prevenire,  contrastare  e  reprimere  il finanziamento del
          terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
          la  sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva
          2005/60/CE), cosi' come sostituito dalla presente legge:
             «Art.  12 (Compiti dell'Agenzia del demanio). - 1. Fatta
          eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente
          articolo  e  salvo  che il Comitato, senza oneri aggiuntivi
          per  la finanza pubblica, non individui modalita' operative
          alternative  per  attuare  il  congelamento  delle  risorse
          economiche  in  applicazione  dei  principi  di efficienza,
          efficacia  ed  economicita', l'Agenzia del demanio provvede
          alla  custodia,  all'amministrazione ed alla gestione delle
          risorse  economiche  oggetto  di  congelamento.  Se vengono
          adottati,    nell'ambito    di    procedimenti   penali   o
          amministrativi,  provvedimenti  di  sequestro  o  confisca,
          aventi  ad  oggetto  le  medesime  risorse economiche, alla
          gestione  provvede l'autorita' che ha disposto il sequestro
          o  la  confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del
          demanio  allorquando  la  confisca, disposta ai sensi della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'articolo
          12-sexies   del   decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
          convertito,  con  modificazione, dalla legge 7 agosto 1992,
          n.   356,  diviene  definitiva.  Resta  altresi'  salva  la
          competenza   dell'Agenzia   del   demanio  allorquando,  in
          costanza  di congelamento, gli atti di sequestro o confisca
          sono revocati.».
             -  Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  109  del 2007, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «2.  Le risorse economiche sottoposte a congelamento non
          possono  costituire oggetto di alcun atto di trasferimento,
          disposizione  o,  al  fine  di  ottenere  in qualsiasi modo
          fondi,   beni  o  servizi,  utilizzo,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 12.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  56  del  decreto
          legislativo   8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova  disciplina
          dell'amministrazione  straordinaria delle grandi imprese in
          stato  di  insolvenza,  a norma dell'articolo 1 della L. 30
          luglio  1998, n. 274), cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  56  (Contenuto  del programma). - 1. Il programma
          deve indicare:
              a)   le   attivita'   imprenditoriali   destinate  alla
          prosecuzione e quelle da dismettere;
              b)  il piano per la eventuale liquidazione dei beni non
          funzionali all'esercizio dell'impresa;
              c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla
          prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
              d)  i  modi della copertura del fabbisogno finanziario,
          con   specificazione   dei   finanziamenti  o  delle  altre
          agevolazioni pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione.
             2.   Se  e'  adottato  l'indirizzo  della  cessione  dei
          complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le
          modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o
          acquisite,   nonche'   le   previsioni   in   ordine   alla
          soddisfazione dei creditori.
             3.  Se  e'  adottato  l'indirizzo della ristrutturazione
          dell'impresa,  il  programma  deve  indicare, in aggiunta a
          quanto  stabilito  nel  comma 1, le eventuali previsioni di
          ricapitalizzazione   dell'impresa   e  di  mutamento  degli
          assetti  imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita' di
          soddisfazione  dei  creditori, anche sulla base di piani di
          modifica  convenzionale  delle  scadenze  dei  debiti  o di
          definizione mediante concordato.
             3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in
          attuazione  dell'articolo  27, comma 2, lettere a)e b-bis),
          in  vista  della  liquidazione  dei  beni  del cedente, non
          costituiscono  comunque trasferimento di azienda, di ramo o
          di  parti  dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo
          2112 del codice civile.
             4.  Le  operazioni  di  cui ai commi 1 e 2 effettuate in
          attuazione  dell'articolo  27,  comma  secondo lettere a) e
          b-bis),  in  vista della liquidazione dei beni del cedente,
          non  costituiscono  comunque  trasferimento  di azienda, di
          ramo   o   di  parti  dell'azienda  agli  effetti  previsti
          dall'articolo 2112 c.c.»